L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 118 del 22 aprile 2025, ha fornito importanti chiarimenti sugli obblighi fiscali degli eredi che riscuotono compensi per prestazioni professionali eseguite dal congiunto defunto.
Il caso esaminato
Il quesito riguardava un contribuente che a dicembre 2024 aveva incassato, al netto dell’IVA, parte di una parcella dovuta al padre deceduto nel 2011. Il compenso derivava da prestazioni professionali rese dal defunto a una società fallita. Il padre, prima della morte, aveva chiuso la propria partita IVA.
Inizialmente, il curatore fallimentare aveva comunicato che avrebbe emesso un’autofattura, trattenendo l’IVA per versarla all’Erario. Successivamente, a seguito delle modifiche all’articolo 6, comma 8, del D.lgs n. 471/1997, aveva invece richiesto all’erede di emettere regolare fattura, impegnandosi a versare l’IVA solo dopo averla ricevuta.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha chiarito che la soluzione corretta è la seguente:
- L’erede deve riaprire la partita IVA del defunto – Anche se il padre aveva chiuso la partita IVA prima del decesso, l’erede deve procedere alla sua riapertura per completare gli adempimenti fiscali relativi all’operazione
- L’emissione della fattura è obbligatoria – L’erede deve emettere la fattura relativa al compenso incassato e assolvere tutti gli altri adempimenti fiscali connessi
- Il pagamento deve avvenire al lordo dell’IVA – Il compenso va corrisposto all’erede comprensivo dell’imposta, che sarà poi versata all’Erario dall’erede stesso
Il quadro normativo di riferimento
L’Agenzia ha basato la propria risposta su un consolidato quadro normativo e di prassi:
- La cessazione dell’attività professionale e la chiusura della partita IVA non coincidono con l’interruzione delle prestazioni (circolare n. 11/2007 e risoluzione n. 232/2009)
- Il compenso ricevuto è imponibile anche se percepito dopo la cessazione dell’attività, poiché il fatto generatore dell’IVA è la materiale esecuzione della prestazione (Cassazione, n. 8059/2016)
- In caso di morte del professionista, gli obblighi fiscali relativi alle operazioni da lui prestate passano agli eredi (articolo 35-bis, decreto IVA)
- Se il defunto aveva già chiuso la partita IVA prima del decesso, come nel caso in esame, gli obblighi di fatturazione passano all’erede che dovrà riaprire a posteriori una nuova partita IVA (risposta n. 163/2021)
Le nuove regole per il committente in caso di inerzia dell’erede
Una novità significativa riguarda gli obblighi del committente in caso di inerzia dell’erede. A seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs n. 87/2024, il committente:
- Non è più tenuto a emettere autofattura e versare l’imposta
- Deve solo comunicare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni
- Può utilizzare l’apposito codice TD29 nel Sistema di Interscambio (SDI) a partire dal 1° aprile 2025
Questa modifica ha parzialmente superato quanto indicato nella precedente risoluzione n. 52/2020, che prevedeva invece il versamento dell’imposta da parte del committente.
L’Agenzia ha concluso precisando che, in caso di mancato adempimento da parte dell’erede, l’Amministrazione finanziaria potrà comunque agire nei suoi confronti per recuperare l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi.