Detrazione IVA perduta per fatture non registrate in tempo: la posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 115 del 17 aprile 2025, ha fornito un importante chiarimento sul diritto alla detrazione IVA in caso di omessa registrazione delle fatture, stabilendo che la mancata annotazione tempestiva comporta la perdita definitiva del diritto.

Il caso esaminato

Una società ha ricevuto alcune fatture di acquisto nel 2023 ma:

  • Non le ha registrate nei registri IVA dell’anno di riferimento
  • Non le ha annotate nel sezionale IVA relativo alle fatture ricevute in quell’anno
  • Ha provveduto a registrarle nel 2024, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2023
  • Non ha inserito l’IVA detraibile nella dichiarazione annuale 2023, sostenendo che si trattasse di un “mero errore materiale”

La società ha quindi chiesto all’Agenzia se fosse possibile recuperare l’imposta e quali sanzioni sarebbero state applicabili.

Il quadro normativo di riferimento

Il parere dell’Agenzia si basa su chiare disposizioni normative:

  1. L’articolo 19, comma 1, del DPR n. 633/1972 (decreto IVA) stabilisce che il diritto alla detrazione:
    • Sorge quando l’imposta diventa esigibile
    • Può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto si è formato
    • Richiede il rispetto delle condizioni di legge
  2. L’articolo 25, comma 1, dello stesso decreto impone al contribuente di annotare in un apposito registro le fatture:
    • Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione
    • Comunque prima della liquidazione periodica

I due requisiti essenziali

L’Agenzia sottolinea, richiamando la circolare n. 1/2018, che il diritto alla detrazione si perfeziona solo quando si verificano contemporaneamente due condizioni:

  1. L’avvenuta esigibilità dell’imposta
  2. Il possesso di una fattura valida

Il termine per esercitare la detrazione decorre dal momento in cui si verificano entrambe le condizioni e può essere esercitato entro la data di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui tali condizioni si sono verificate.

La dichiarazione integrativa: quando è possibile

Il provvedimento chiarisce anche quando è possibile ricorrere alla dichiarazione integrativa (articolo 8, comma 6-bis, DPR n. 322/1998):

  • Solo quando il contribuente ha regolarmente ricevuto e registrato la fattura
  • Ma ha omesso di esercitare tempestivamente il diritto alla detrazione
  • Entro i termini di decadenza stabiliti dall’articolo 57 del decreto IVA (generalmente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo)

La conclusione: detrazione perduta

Nel caso specifico, l’Agenzia ha concluso che la società:

  • Aveva le fatture di acquisto del 2023, con IVA esigibile e detraibile nello stesso anno
  • Ha omesso di registrarle e di detrarre l’imposta entro i termini previsti
  • Ha rinunciato definitivamente al diritto di detrazione
  • Non può presentare una dichiarazione integrativa per recuperare l’IVA, poiché il comportamento non configura un errore rilevante ed essenziale

Questa posizione è supportata anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, che ha ribadito che il diritto alla detrazione va esercitato nel periodo in cui l’IVA diventa esigibile.

Per la violazione sono applicabili sanzioni da 250 a 2.000 euro, comunque ravvedibili secondo l’articolo 13 del D.lgs n. 472/1997.

Questo chiarimento sottolinea l’importanza di una corretta e tempestiva gestione delle fatture ricevute, evidenziando come la mancata registrazione nei termini stabiliti comporti conseguenze significative che non possono essere sanate successivamente.