Inammissibile il ricorso collettivo e cumulativo per il rimborso I.R.A.P.

È inammissibile il ricorso collettivo e cumulativo, proposto da più professionisti, avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione finanziaria sulle istanze di rimborso Irap. Non basta infatti avere la stessa situazione di diritto: è necessario che alla base vi sia anche il medesimo fatto.
Questo è quanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 10578 del il 30 aprile 2010, con riferimento ad un ricorso presentato da 17 professionisti che si opponevano al silenzio rifiuto sulle istanze di rimborso Irap, per quattro periodi di imposta. L’Ufficio eccepiva l’inammissibilità del ricorso cumulativo e, nel merito, l’infondatezza delle richieste di rimborso. La Ctp, al contrario, accoglieva il ricorso, mentre in appello la commissione regionale riteneva inammissibile la richiesta dei contribuenti, condividendo le tesi dell’ufficio.
La Suprema Corte riteneva corretta l’interpretazione della Ctr in quanto, nel caso di specie, mancavano i presupposti richiesti per parlare di litisconsorzio facoltativo improprio e quindi per proporre un ricorso cumulativo. Era di ostacolo, infatti, la concreta diversità delle situazioni di fatto e di diritto in cui versavano i numerosi ricorrenti.
Essi svolgevano professioni e attività diverse, con organizzazioni lavorative differenti, che comportavano indagini di fatto in relazione a ciascuna situazione.
La sentenza merita poi di essere segnalata anche per aver chiarito le ipotesi in cui, viceversa, è ammissibile, nel processo tributario, un ricorso al tempo stesso collettivo (proposto da più contribuenti) e cumulativo (nei confronti di più atti impugnabili).
Secondo la Cassazione, nel processo tributario, è indispensabile che intercorrano, tra le cause, questioni comuni non solo in diritto ma anche in fatto e che esse non siano soltanto uguali in astratto ma consistano altresì in un identico fatto storico da cui siano determinate le impugnazioni dei contribuenti.
È ammissibile, infatti, un ricorso collettivo e cumulativo solo quando i provvedimenti impugnati, pur formalmente autonomi, si risolvono in un unico fatto storico da cui siano scaturite le impugnazioni dei contribuenti.
Inoltre i ricorrenti, versando in un’analoga situazione, devono muovere, anche solo in parte, identiche contestazioni. In questo modo la definizione delle questioni comuni riveste carattere pregiudiziale rispetto alla decisione di tutte le cause.
È il caso, per esempio, di tutti i ricorsi avverso l’accertamento fatto alle società di persone (ma anche spesso a quelle di capitali a ristretta base azionaria) per maggior reddito, Iva ed Irap e di conseguenza, in via automatica, ai singoli soci, per l’Irpef.
Viceversa può essere rischioso, alla luce anche di questa sentenza, impugnare, con un solo ricorso, più avvisi di accertamento riguardanti vari anni di imposta ma ognuno di essi basato su presupposti di fatto assolutamente differenti.

Fonte: Falcone Francesco – Iorio Antonio da Il Sole 24 Ore di giovedì 6 maggio 2010, pagina 31

 

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