L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla compatibilità tra regime forfettario e regimi speciali IVA, stabilendo un principio fondamentale: l’incompatibilità si configura solo quando il regime speciale è stato effettivamente applicato in passato. La risposta n. 181 del 7 luglio 2025 rappresenta un punto di riferimento cruciale per i contribuenti che intendono diversificare la propria attività mantenendo i benefici fiscali agevolati.
Il Caso di Studio: Transizione dal Regime di Vantaggio al Forfettario
La questione nasce da un caso specifico ma rappresentativo. Un contribuente operante nel commercio fisso e ambulante di piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, beneficiario del regime fiscale di vantaggio fino al 31 dicembre 2024, si trova a dover cessare tale regime per il raggiungimento del limite d’età di 35 anni.
Il contribuente intende transitare al regime forfettario dal 2025, introducendo contestualmente una nuova attività di vendita di elettrodomestici usati di valore inferiore a 516,46 euro, operazione che per legge dovrebbe essere soggetta al regime speciale IVA del margine.
Il Principio dell’Applicazione Effettiva
L’Agenzia ha chiarito un aspetto fondamentale nell’interpretazione delle incompatibilità tra regimi fiscali. L’incompatibilità tra regime forfettario e regimi speciali IVA non è automatica per il solo fatto che l’attività svolta preveda l’applicazione di un regime speciale, ma si configura unicamente quando tale regime è stato concretamente utilizzato in precedenti periodi d’imposta.
Questo principio introduce una distinzione cruciale tra:
- Incompatibilità teorica: Derivante dalla natura dell’attività che richiederebbe l’applicazione di un regime speciale
- Incompatibilità effettiva: Che si realizza solo con l’applicazione concreta del regime speciale
Equiparazione al Soggetto Neocostituito
Un elemento chiave della decisione riguarda l’equiparazione del contribuente a un soggetto neocostituito che non ha mai applicato il regime del margine. Questa analogia permette di superare l’apparente contraddizione normativa e garantisce parità di trattamento tra contribuenti che, seppur in situazioni diverse, si trovano nella medesima condizione di non aver mai utilizzato concretamente il regime speciale.
L’equiparazione riconosce che la sostanza economica deve prevalere sulla forma giuridica: ciò che rileva non è la potenziale applicabilità del regime speciale, ma la sua effettiva implementazione nella gestione aziendale.
Condizioni per il Mantenimento del Forfettario
La possibilità di accedere e mantenere il regime forfettario è subordinata a specifiche condizioni:
Assenza di applicazione precedente: Il contribuente non deve aver mai applicato il regime speciale IVA del margine in periodi d’imposta precedenti.
Opzione per il regime ordinario: Nel caso in cui il contribuente avesse facoltà di scegliere, l’eventuale opzione per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari deve essere stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfettario.
Comunicazione delle variazioni: Le modifiche devono essere comunicate attraverso il modello AA9/12 e confermate nella dichiarazione dei redditi.
Incompatibilità “In Re Ipsa” vs Incompatibilità Effettiva
L’Agenzia distingue tra due tipi di incompatibilità:
Incompatibilità automatica (“in re ipsa”): Si verifica quando il regime speciale IVA è obbligatorio ex lege e viene effettivamente applicato.
Incompatibilità condizionata: Non si realizza quando, pur esistendo la possibilità teorica di applicare un regime speciale, questo non è stato mai concretamente utilizzato.
Questa distinzione permette una maggiore flessibilità nell’applicazione delle norme, evitando rigidità interpretative che potrebbero penalizzare contribuenti che non hanno mai beneficiato dei regimi speciali.
Procedure Amministrative e Adempimenti
Per formalizzare il passaggio al regime forfettario mantenendo la nuova attività, il contribuente deve:
Presentare comunicazione di variazione: Utilizzare il modello AA9/12 con compilazione del quadro A (“variazione dati”) e quadro B (“regimi fiscali agevolati”, codice 2).
Confermare nella dichiarazione: Includere la conferma dei requisiti nella dichiarazione dei redditi modello Redditi.
Mantenere documentazione: Conservare evidenza del fatto di non aver mai applicato il regime del margine in precedenza.
Implicazioni per la Pianificazione Aziendale
Questa interpretazione offre significative opportunità di pianificazione fiscale:
Diversificazione dell’attività: I contribuenti possono ampliare il proprio business includendo settori che teoricamente richiederebbero regimi speciali, purché non li abbiano mai applicati.
Continuità dei benefici: È possibile mantenere i vantaggi del regime forfettario anche in presenza di attività che potrebbero sembrare incompatibili.
Flessibilità strategica: L’approccio sostanziale permette scelte imprenditoriali più libere, non vincolate da rigidità formali.
Precedenti e Coerenza Interpretativa
La decisione si inserisce in un filone interpretativo consolidato, richiamando precedenti risposte dell’Agenzia (tra cui la n. 48/2020) che avevano già delineato il principio dell’applicazione effettiva come discrimine per l’incompatibilità.
Questa coerenza interpretativa garantisce certezza del diritto e prevedibilità delle decisioni amministrative, elementi fondamentali per la pianificazione fiscale delle imprese.
Prospettive Future e Considerazioni Pratiche
Il chiarimento ha implicazioni che vanno oltre il caso specifico, stabilendo un principio generale applicabile a diverse situazioni in cui si verifichi la sovrapposizione tra regime forfettario e regimi speciali IVA.
Per i professionisti e i contribuenti, la decisione sottolinea l’importanza di:
- Documentare accuratamente la storia fiscale dell’attività
- Valutare attentamente le opzioni disponibili prima di implementare regimi speciali
- Considerare le implicazioni di lungo termine delle scelte fiscali
Questo approccio pragmatico dell’Agenzia delle Entrate dimostra una crescente attenzione verso la sostanza economica delle operazioni, favorendo soluzioni che privilegiano l’equità sostanziale rispetto al formalismo giuridico.

