Oneri e spese detraibili riguardante il mantenimento dei figli

Sulla questione del trattamento fiscale degli assegni periodici versati per il mantenimento dei figli naturali, con la circolare 20/E del 13 maggio, l’Agenzia specifica che valgono le stesse regole applicate agli importi pagati per i figli legittimi: le somme sono escluse dalla base imponibile di chi le riceve e non possono essere dedotte dal reddito di chi le versa. Per quanto riguarda la deducibilità delle spese sostenute per il mantenimento della prole riportiamo di seguito un succinto elenco:
 
Oneri e spese detraibili
  • Spese di istruzione: godono della detrazione del 19%, al pari di qualsiasi altra spesa sostenuta per l’istruzione secondaria e universitaria, quelle per l’iscrizione ai conservatori e agli istituti musicali. Per questi ultimi la condizione è che siano pareggiati e non privati
  • Spese per attività sportive svolte dei ragazzi tra i cinque e i diciotto anni: la detrazione del 19%, per un importo non superiore a 210 euro, prevista dal Tuir, è fruibile solo se certificata nei modi stabiliti dal decreto interministeriale del 28 marzo 2007 (con bollettino bancario o postale oppure fattura, ricevuta o quietanza rilasciata dalla struttura sportiva, con indicazione dei suoi dati identificativi, causale del pagamento, attività sportiva esercitata, importo corrisposto, dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e codice fiscale di chi paga), a prescindere da come e da chi sono organizzate tali attività
  • Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede: nel caso in cui ci siano più figli universitari, a carico dei genitori e con diversi contratti di locazione, la detrazione del 19% per i canoni di locazione, su un importo massimo di 2.633 euro, è fruibile sia da mamma sia da papà. Va però dimostrato l’effettivo pagamento dei canoni: il contratto non basta.
  • Spese sanitarie: detraibili quelle sostenute per le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, anche senza prescrizione medica. Più complicato invece capire se si può beneficiare dello sconto d’imposta in caso di acquisto di “dispositivi medici”. La semplice dicitura sullo scontrino non è sufficiente; per individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, è necessaria la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE che ne attesta la conformità alle direttive europee
  • Agevolazioni in favore dei disabili: a prescindere dai criteri adottati dalla singola amministrazione locale per individuare gli invalidi civili cui attribuire benefici economici, le agevolazioni fiscali previste a favore dei disabili per l’acquisto di veicoli spettano se il certificato di invalidità fa esplicito riferimento, per i disabili motori, alla grave limitazione della capacità di deambulazione o alle ridotte/impedite capacità motorie permanenti, e, per i disabili psichici, alla natura psichica o mentale della patologia e alla sua gravità (per questi ultimi, è richiesto anche il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento). L’acquisto di un’autovettura da parte di un disabile dà diritto alla detrazione Irpef anche se effettuato all’estero; si applicano le stesse regole previste per le spese sostenute in Italia. In aggiunta, occorre la traduzione giurata in lingua italiana del relativo documento di spesa, a meno che non si tratti di inglese, francese, tedesco o spagnolo; in tal caso, infatti, basta la traduzione sottoscritta del contribuente. Le spese sostenute per l’acquisto e la realizzazione di una piscina, anche se utilizzata per fini terapeutici (idrokinesiterapia) da parte di un portatore di handicap, non rientrano tra quelle sanitarie fiscalmente detraibili, poiché il beneficio previsto dal Tuir riguarda il trattamento sanitario, non la realizzazione o l’acquisto della struttura in cui il trattamento viene svolto.

 

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