Niente bollo per il versamento del canone Cosap

Niente bollo per il versamento del canone per l’occupazione temporanea del suolo pubblico tramite bollettino di conto corrente postale.
E’ una delle risposte fornite dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 366/E del 3 ottobre, documento con il quale l’Amministrazione ha chiarito il trattamento tributario da riservare ad atti e documenti relativi al pagamento del "Cosap" e al recupero, da parte dell’ente preposto, del canone non versato. 

La questione era stata posta da un Comune che, su istanza di parte, e dietro pagamento del relativo canone, rilascia autorizzazioni per l’occupazione temporanea del suolo pubblico. Sia l’istanza che il relativo atto di concessione sono soggetti all’imposta di bollo nella misura di 14,62 euro.
La complessità della fattispecie proposta ha determinato che il quesito si articolasse in tre punti distinti. In particolare l’ente territoriale chiedeva di conoscere se:

il versamento del canone di occupazione del suolo pubblico, tramite bollettino di conto corrente postale fosse soggetto all’imposta di bollo, pari a 1,81 euro, per gli importi superiori a 77,47 euro
l’eventuale ricorso amministrativo diretto a ottenere l’annullamento del provvedimento ingiuntivo di recupero del canone non pagato scontasse l’imposta di bollo
l’atto di opposizione all’ordinanza-ingiunzione comunale di pagamento, presentato all’autorità giudiziaria competente, fosse esente dall’imposta di bollo.
Versamento del Cosap tramite bollettino c/c postale
Il versamento del canone per l’occupazione temporanea del suolo pubblico (Cosap), tramite bollettino di conto corrente postale, non sconta l’imposta di bollo.

L’agenzia delle Entrate, nell’esaminare il quesito, ha richiamato l’articolo 13, comma 1, della tariffa, parte I, del Dpr 642/1972, secondo il quale sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di 1,81 euro per ogni esemplare, le "ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria". Inoltre, "L’imposta non è dovuta: quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47)…" (nota 2 dell’articolo 13).

L’eccezione alla regola è contenuta nell’articolo 7 della tabella allegata al Dpr 642/1972, che esclude dal pagamento dell’imposta le "ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti ed accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste italiane SPA non soggetti all’imposta di bollo sostitutiva di cui all’articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto…". Il pagamento del Cosap tramite "Poste italiane Spa" rientra, ai fini del bollo, proprio in tale previsione esentativa.

Il trattamento di favore è applicabile indipendentemente dalla causale del pagamento (cfr risoluzione del ministero delle Finanze 20 giugno 1987, protocollo n. 350765).

Ricorso amministrativo proposto ai sensi della legge n. 689 del 1981
Gli "scritti e memorie difensive", con cui è proposto il ricorso amministrativo diretto a ottenere l’annullamento del provvedimento ingiuntivo di recupero del canone non pagato, sono escluse dal regime impositivo del bollo.

Considerazioni normative a parte (l’articolo 23 della legge 689/1981 prevede l’espressa esenzione da ogni tassa e imposta per gli atti del processo e la decisione), l’agenzia delle Entrate ha riportato le valutazioni dell’Avvocatura generale dello Stato – poi trasfuse nella risoluzione del ministero delle Finanze del 30 giugno 1994, protocollo n. 103 – che si era pronunciata per l’esclusione dall’imposta di bollo di tali scritti in virtù dell’espressa previsione esentativa del citato articolo 23.

Atto di opposizione all’ordinanza-ingiunzione
Sostenendo quanto già affermato in precedenti documenti di prassi (cfr risoluzioni del ministero delle Finanze 11 gennaio 1994, protocollo n. 1030, e 30 giugno 1994, protocollo n. 103), l’Amministrazione ha chiarito che l’atto di opposizione all’ordinanza-ingiunzione del Comune non è assoggettabile all’imposta di bollo.

L’agenzia delle Entrate ha dapprima escluso l’applicabilità, al caso in esame, dell’articolo 5 della tabella allegata al Dpr 642/1972, in base al quale sono esenti dall’imposta di bollo gli "atti dell’accertamento, della riscossione, del contenzioso e libri contabili", poi chiarito che la corretta disciplina tributaria è da rinvenire tra le disposizioni della legge 689/1981.

In particolare, l’articolo 22 della legge 689/1981 prevede che "Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento (…) gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell’art. 22-bis…". Considerando che, come precisato a proposito del secondo quesito, "Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni imposta e tassa", la conclusione è agevole.

Per completezza, l’Amministrazione ha ricordato come, in seguito all’introduzione del contributo unificato (Testo unico in materia di spese di giustizia) – che ha sostituito, tra l’altro, l’imposta di bollo per gli atti e i provvedimenti giudiziari per ciascun grado di giudizio – il bollo rivesta natura residuale in materia di atti giudiziari, essendo generalmente dovuto quando non opera il contributo unificato stesso (risoluzione 130/2006), le cui problematiche interpretative non rientrano tra le materie di competenza dell’agenzia delle Entrate, bensì tra quelle attribuite al ministero della Giustizia (cfr risoluzione 319/2002).

Maurizio Delvecchio – Fisco Oggi

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