Anche il 2011 ha il suo decreto “milleproroghe”

“Milleproroghe” ma non solo. Il Dl 225/2010, convertito nella legge n. 10/2011 (sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 26), accanto allo spostamento in avanti di “termini previsti da disposizioni legislative”, presenta, infatti, sia norme che modificano regimi tributari (come avviene per i fondi comuni di investimento) sia previsioni ad hoc, introdotte per far fronte a problematiche contingenti e prospettiche (e il riferimento è alla trasformazione delle attività per imposte anticipatedelle banche in perdita in crediti d’imposta, nonché al filtro posto fra il regolamento europeo che adotta un principio contabile internazionale e la sua immediata applicazione ai bilanci d’esercizio).

 
Le proroghe
Procediamo con ordine, partendo dalle proroghe.
 
Alluvione in Veneto
Restano sospesi fino al prossimo 30 giugno i versamenti tributari e contributivi dovuti dai soggetti toccati dall’alluvione verificatasi in Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre dello scorso anno.
La disposizione allunga così il termine originariamente fissato dal Dm 1° dicembre 2010. Decreto che aveva “congelato” i versamenti delle imposte sui redditi e dell’Irap, anche rateizzati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, fino al 20 dicembre dello scorso anno.
E’ il caso di ricordare che la sospensione non riguarda gli adempimenti e i versamenti da effettuare come sostituti d’imposta. Questi, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 14/2011, dovranno, quindi, continuare a operare le ritenute sui redditi erogati ai soggetti interessati dall’evento calamitoso.
 
Terremoto in Abruzzo
Appuntamento al prossimo autunno-inverno per professionisti, imprenditori e società con volume d’affari fino a 200mila euro, del “cratere”. Per loro, infatti, restano sospese le rate in scadenza tra il 1° gennaio e il 31 ottobre di quest’anno. Proroga anche per gli altri adempimenti tributari sospesi, che potranno essere effettuati entro dicembre 2011.
 
Bonus cinema
Prorogati, a decorrere dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2013, gli incentivi fiscali in favore dell’industria cinematografica. Agevolazioni, sotto forma di crediti d’imposta e di detassazioni di utili, originariamente introdotte dalla Finanziaria 2008.
 
Bonus benzinai
Fruibile anche per il 2011 l’agevolazione fiscale prevista in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, consistente in una deduzione forfetaria dal reddito d’impresa di una percentuale dei ricavi (la cui misura sarà individuata da un prossimo decreto interdirigenziale ministeri Economia e Finanze- Sviluppo economico).
 
Emersione case fantasma
Tempo fino al prossimo 30 aprile (originariamente, 30 dicembre 2010) per la presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, relative a immobili non registrati oppure oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato variazioni di consistenza o di destinazione, comunque non dichiarate.
Cambiano, al riguardo, le procedure di notifica della rendita presunta: niente più “postino” ma affissione all’albo pretorio del Comune e pubblicazione del relativo comunicato in Gazzetta Ufficiale, sul sito internet dell’Agenzia del Territorio, presso i suoi uffici provinciali e presso quelli dei Comuni interessati.
Occhio anche all’efficacia della rendita, assegnata o dichiarata: la decorrenza “presunta” è il 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza.
 
Cinque per mille
Anche il 2011 avrà il suo “5 per mille 2011”, con un disciplina analoga a quella del 2010.
 
Piani urbanistici particolareggiati e imposte d’atto
Registro all’1%: 3 anni in più, rispetto agli ordinari 5, per completare l’intervento cui è finalizzato il trasferimento di proprietà di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati. In generale, per questi (i piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati), il sistema di tassazione d’atto (Registro più “ipocatastali”), tracciato dalla Finanziaria 2008, “retroagisce”, trovando applicazione per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari
pubblicati o emanati e le scritture private autenticate nel 2005.
 
Le modifiche
Diamo ora uno sguardo sulle disposizioni, per così dire, “modificative”.
 
Più dilazioni da Equitalia
Tempi supplementari per le dilazioni di pagamento concesse da Equitalia prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del “milleproroghe”. Niente più decadenza automatica dal beneficio per il contribuente che non ha onorato la prima rata, oppure 2 rate successive, e che può, invece, ora ottenere una proroga extra, fino a 72 mesi, provando un peggioramento della propria situazione rispetto al momento in cui aveva ottenuto la prima dilazione.
 
Applicazione mediata dei principi contabili internazionali
Ias/Ifrs sotto controllo: i prossimi – quelli adottati con regolamenti entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010 – potranno non essere integralmente e immediatamente validi per i bilanci d’esercizio (per i consolidati, l’applicazione, come ovvio, continuerà a essere automatica), potendo intervenire “sul tema” il ministero della Giustizia che, con un decreto emanato di concerto con il Mef entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti Ue, può prevedere eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra il principio contabile internazionale e la disciplina codicistica delle società.
Un controllo preventivo degli effetti dell’introduzione di uno standard contabile internazionale sarà esplicato anche a livello tributario. Il Mef potrà, difatti, emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile Ires e Irap entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto applicativo del ministero della Giustizia, oppure, in mancanza, entro 150 giorni dall’entrata in vigore del regolamento Ue. Il Mef ha anche la possibilità, entro il prossimo 31 maggio, di emanare il descritto decreto di coordinamento in relazione agli Ias/Ifrs adottati con Regolamenti entrati in vigore fra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.
 
Banche: imposte anticipate pronte per Basilea III
Le attività per imposte anticipate delle banche, derivanti dalle differenze temporanee relative a svalutazioni crediti, avviamento e altre attività immateriali, sono trasformate, negli esercizi in perdita, in crediti d’imposta. La misura tende una mano agli istituti di credito chiamati a fare i conti con i più restrittivi vincoli patrimoniali imposti da “Basilea III”.
Le nuove regole stabilite dal Comitato per la supervisione bancaria, che comunque entreranno integralmente a regime nel 2019, prescrivono, fra l’altro, la misurazione del “patrimonio di qualità primaria” degli enti creditizi (il common equity, fissato per il 2013 al 3,5% delle attività ponderate per il rischio, fino ad arrivare al 4,5% nel 2015) al netto dei deferred tax asset (franchigia del 10% esclusa), in ragione della loro natura di posta a credito solo “presunta” (in assenza di futuri redditi imponibili).
Una misura questa – operativa dal 2018 – con cui gli istituti di credito italiani son chiamati a fare i conti, partendo, però, da una situazione di “non parità” rispetto ai colleghi europei, avvantaggiati, ad esempio, dalla possibilità di dedurre le rettifiche di valore sui crediti integralmente, nell’anno di imputazione in bilancio.
 
Da qui, la previsione per cui, come detto, le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile, nonché quelle relative all’avviamento e alle altre attività immateriali, il cui maggior valore è stato affrancato con pagamento di imposta sostitutiva, sono trasformate in crediti d’imposta qualora nel bilancio individuale della banca venga rilevata una perdita d’esercizio.
La trasformazione opera per un importo pari al prodotto (a valori di bilancio) tra la perdita d’esercizio e il rapporto fra le attività per imposte anticipate “commutabili” e la somma del capitale sociale e delle riserve.
Chiaramente, i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta non saranno più deducibili.
 
Con la stessa norma, infine, è stato innalzato da 9 a 10 anni il periodo minimo di ammortamento dei maggiori valori relativi ad avviamento e marchi (extracontabile per le banche, soggetti Ias), affrancati sfruttando il Dl 185/2008 (articolo 15, comma 10).

Fondi comuni di investimento mobiliare. Dal “maturato” al “raccolto”
Dal prossimo 1° luglio tassazione non più del “maturato” in capo al fondo bensì del “realizzato” in capo ai partecipanti. E’ questa la novità di maggiore impatto introdotta dal Dl 225/2010 in tema di fondi comuni di investimento mobiliari. In particolare, il cambiamento interessa gli Oicr residenti in Italia e quelli lussemburghesi “storici”, assoggettati, così, allo stesso regime impositivo degli operatori residenti in altro Stato membro dell’Unione europea.
Nella sostanza, il fondo non sconterà più l’imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato conseguito. La tassazione si sposterà al momento della distribuzione dei proventi, del riscatto, della liquidazione o della cessione della quota (in questi ultimi casi, il tributo sarà applicato sull’incremento rispetto il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o delle azioni). La ritenuta avrà natura di “acconto” per i soggetti esercenti attività d’impresa.
Fonte: r.fo. da nuovofiscooggi.it
 
 

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