Procura espressamente congiunta: il ricorso vuole la doppia firma

Se la procura è congiunta il ricorso deve essere sottoscritto da entrambi i difensori a pena di inammissibilità. A tali conclusioni sono pervenuti i giudici di legittimità con la sentenza n. 1702 del 23 gennaio 2009.
Il fatto
Nel caso in questione, la controricorrente chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, in quanto la procura a margine era stata rilasciata congiuntamente ai due avvocati, mentre il ricorso era stato sottoscritto solo dal secondo, anche nella parte afferente l’autentica della procura.
La Corte di cassazione accoglieva le doglianze della controricorrente, posto che dagli atti risultava inequivocabilmente che il ricorso era stato sottoscritto da un solo avvocato, "a fronte di una procura a margine dell’atto che in modo espresso contemplava un mandato conferito congiuntamente, senza alcuna previsione di poteri anche disgiuntamente esercitabili".

Considerazioni
Prima di esaminare la sentenza, è opportuno ricordare brevemente che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato che risulti iscritto all’albo dei cassazionisti e che sia munito di procura speciale.
Detta procura deve essere espressamente rilasciata per questo grado di giudizio e, pertanto, non può essere data all’atto del conferimento del mandato relativo agli altri gradi del giudizio.
Alla procura si applicano le disposizioni previste dall’articolo 83 del cpc, il quale prevede il suo conferimento con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine del ricorso e, in questi casi, l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore, inoltre, si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce.

In particolare, riguardo alla procura speciale, i giudici di legittimità hanno più volte precisato che quella conferita per il ricorso per cassazione (che necessariamente ha carattere speciale perché si riferisce al particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione), è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, se conferita con atto separato, sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato, restando esclusa ogni possibilità di successiva sanatoria o regolarizzazione ed essendo inammissibile un regolamento proposto in base alla procura conferita per la difesa nel giudizio di merito (cfr Cassazione, sezioni unite, sentenze 1272/1998 e 1094/1986).

A ciò si aggiunga che, secondo l’orientamento prevalente della Cassazione, ai fini della specialità della procura, non rileva che la formula di essa non faccia specifico riferimento a un determinato processo o a una fase (in particolare, il giudizio di legittimità), conseguendone che, qualora sia apposta in calce o a margine del ricorso, venendo a costituire un corpus inscindibile con esso ed escludendosi perciò ogni dubbio sulla volontà della parte di proporre quel mezzo di impugnazione, la specialità è garantita dal tenore delle espressioni usate nella redazione dell’atto (cfr Cassazione, sezioni unite, sentenza 12625/1998).

La sentenza
Tanto premesso, la Cassazione, con la sentenza n. 1702, ha affermato che dai principi in tema di procura (articoli 83 e 365 del cpc) e di mandato e, in particolare, dall’articolo 1716, secondo comma, del codice civile (disciplinante l’ipotesi di pluralità di mandatari), discende che "se il mandato alle liti viene conferito a più difensori, deve escludersi che ciascuno di essi, in presenza di una espressa volontà della parte circa il carattere congiunto del mandato medesimo, abbia pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere in cassazione, ex art. 365 c.p.c., il ricorso non è validamente proposto ed è, quindi, inammissibile se sottoscritto da uno solo di essi".

La pronuncia riprende sostanzialmente i dettami già espressi dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte statuito che la contestuale indicazione di due avvocati nella procura speciale per ricorrere in cassazione denota il conferimento a entrambi del mandato difensivo, ma non implica che essi debbano operare congiuntamente, "salvo che ciò risulti da un’espressa manifestazione di volontà del mandante, che non è ravvisabile in una locuzione di stile, quale ad esempio, "in solido" o "in unione"(….); in mancanza di una espressa manifestazione di volontà del mandante, ovvero dell’obbligo di agire congiuntamente, il ricorso per cassazione è ammissibile anche se sottoscritto da uno solo dei difensori" (cfr Cassazione, sentenze 1016/1978, 4368/1997, 10111/1998).
In buona sostanza, il ricorso per cassazione è validamente sottoscritto da uno soltanto dei due o più difensori del ricorrente, solo se "nella procura manchi un’espressa volontà di conferimento congiunto del mandato, dovendosi in tal caso ritenere che il potere di rappresentanza spetti disgiuntamente a ciascun difensore" (cfr Cassazione, sezioni unite, sentenza 5922/1988, e Cassazione, sentenze 238/1984, 4950/1980).

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