I codici per affrancare i maggiori valori degli strumenti finanziari

Istituiti i codici tributo 1133, 1134, 1135, 1064, per il versamento, tramite F24, dell’imposta sostitutiva del 12,5%, per affrancare i maggiori valori degli strumenti finanziari posseduti al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale al 31 dicembre 2011 (Dl 138/2011). È quanto prevede la risoluzione n. 36/E del 19 aprile.

Dal 1° gennaio 2012 la tassazione delle plusvalenze e rendite finanziarie, infatti, si è attestata al 20 per cento. Il decreto legge “stabilizzazione e sviluppo” ha, quindi, previsto la possibilità, per i contribuenti, di chiudere i conti al 31 dicembre 2011, tassando gli eventuali “guadagni latenti”, cioè non ancora realizzati, su azioni, obbligazioni, fondi comuni, eccetera, con la vecchia aliquota del 12,5%, ottenendo così il riconoscimento fiscale dei valori rivalutati a fine 2011.

L’opzione si esercita:

  • per i contribuenti in regime dichiarativo (e per le quote o azioni di organismi di investimento collettivo non incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto), direttamente nel modello Unico 2012. Il 12,5% va versato entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione
  • per le quote o azioni di organismi di investimento collettivo incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, mediante apposita comunicazione scritta resa entro il 31 marzo 2012 all’intermediario con cui il contribuente intrattiene il rapporto. In tal caso, il prelievo è applicato dall’intermediario depositario e versato entro il 16 maggio 2012
  • per i contribuenti in regime amministrato, entro il 31 marzo 2012, mediante comunicazione scritta resa all’intermediario abilitato con cui è intrattenuto il rapporto, che poi applicherà e verserà l’imposta secondo le ordinarie modalità e gli ordinari termini previsti (entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è applicata la ritenuta).

 Per consentire il versamento di tali somme, la risoluzione in esame ha istituito i seguenti codici tributo:

  • 1113, Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del T.U.I.R. a seguito dell’opzione per l’affrancamento – art. 1, c. 3, lett. a), del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011
  • 1134, Imposta sostitutiva sui redditi di capitale di cui all’art. 44, c. 1, lett. g), del T.U.I.R. a seguito dell’opzione per l’affrancamento – art. 1, c. 3, lett. a), del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011
  • 1135, Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del T.U.I.R. a seguito dell’opzione per l’affrancamento – art. 1, c. 3, lett. b) e c), del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011
  • 1064, Ritenuta sui redditi di capitale di cui all’art. 44, c. 1, lett. g), del T.U.I.R. a seguito dell’opzione per l’affrancamento – art. 1, c. 3, lett. b) e c) del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011.

 I nuovi codici vanno indicati nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “Importi a debito versati”.

Fonte: r.fo. da nuovofiscooggi.it
 
 

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