Alla cassa per il secondo acconto d’imposta

Il tempo per la seconda o unica rata d’acconto Irpef/Ires del 2011 è oramai maturo. Il termine ultimo per il versamento è, infatti, tradizionalmente fissato al 30 novembre. Sono chiamati in cassa i contribuenti che hanno presentato il modello Unico 2011 e risultano debitori d’imposta. Tra questi, i maggiori interessati all’appuntamento di quest’anno sono di sicuro quelli che hanno optato per la cedolare secca. Gli stessi, grazie alla natura sostitutiva dell’imposta, dovranno rideterminare al ribasso l’importo dovuto.

Tutti, ma con le “dovute” eccezioni
In linea di massima, versano l’acconto un po’ tutte le categorie di contribuenti (persone fisiche, società di persone ed equiparate e soggetti Ires), ma il vero ago della bilancia lo fa la “differenza”. Si tratta dell’importo che, in Unico PF, è indicato al rigo RN33 ed esprime l’imposta dovuta per il 2010, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite. Su questa cifra si deve applicare una determinata percentuale normativamente prestabilita che, per il 2011, come per l’anno scorso, è fissata al 99 per cento.
Se la cifra ottenuta è inferiore a 52 euro si è a posto così, non bisogna pagare nulla, mentre, quando il limite è raggiunto o superato, l’acconto è dovuto. In particolare, coloro che sono in debito con il Fisco di una somma inferiore a 257,52 euro saldano il conto in un solo colpo entro il prossimo 30 novembre. Diverso il caso dei debiti più pesanti, quelli pari o superiori al limite indicato, che si estinguono a rate:

  • la prima, nella misura del 40% dell’ammontare complessivo, andava pagata entro il 6 luglio scorso (solo per quest’anno, perché normalmente è il 16 giugno), insieme al saldo 2010, ovvero nel termine del 5 agosto (normalmente è il 16 luglio) con la maggiorazione dello 0,40%
  • la seconda, il restante 60%, entro mercoledì 30 novembre.

Oltre la “differenza” minima, sotto i 52 euro, esistono altri casi di esclusione dall’adempimento. Si tratta di situazioni come quelle dei contribuenti che hanno percepito redditi per la prima volta nel 2011, di coloro che non hanno presentato la dichiarazione relativa al 2010, dei falliti e degli eredi di persone decedute nei primi undici mesi del 2011.
 
Le diverse “taglie” dell’acconto e delle eventuali sanzioni
In generale, la misura dell’anticipo d’imposta va, dunque, calcolata con la dichiarazione dei redditi alla mano, andando a verificare quanto si è indicato in Unico PF 2011. Ma questo va bene per chi ha un quadro reddituale costante; al contrario, il contribuente che ha o si attende un risultato economico variabile può, avallato dalla legge, accantonare il metodo storico e prediligere la determinazione presuntiva dell’imposta netta dovuta per i redditi 2011.
Potrebbe essere il caso di chi sostiene maggiori oneri o percepisce minori redditi, oppure di chi ha optato per la cedolare secca. L’imposta sostitutiva “piatta”, infatti, esclude dall’imponibile Irpef il reddito da locazione di immobili, portando di conseguenza la riduzione dell’acconto che, in questa ipotesi, deve necessariamente essere calcolato in via presuntiva.
 
Naturalmente, la scelta del metodo previsionale è più rischiosa poiché, comportando la riduzione o l’omissione del secondo acconto, in caso di errore, conduce all’applicazione della sanzione del 30% dell’importo non versato (oltre agli interessi di mora).
A tutto, però, c’è un rimedio. Quindi, se la svista c’è stata e chi ha sbagliato se ne accorge nei tempi giusti, ci si può sempre avvalere del ravvedimento operoso ottenendo significative riduzioni della sanzione “madre”. In particolare, se il contribuente corregge l’errore:

  • entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint), la sanzione ordinaria del 30% è abbattuta allo 0,2% per ogni giorno di ritardo
  • entro 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento breve), la sanzione è ridotta a un decimo, cioè al 3%
  • entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (ravvedimento lungo), la sanzione è stabilita in un ottavo del 30%, pari dunque al 3,75 per cento.

Con l’aggiunta degli interessi legali, attualmente all’1,5% annuo, calcolati giornalmente.
 
Tornando alla misura dell’acconto, va detto che non per tutti è la stessa: società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare ed enti non commerciali lo versano in misura piena, cioè considerano come debito d’imposta l’intero importo indicato al rigo RN17 di Unico SC o al rigo RN28 di Unico ENC.
L’anticipo è pari al 60% dell’imposta risultante nella dichiarazione per il 2010, senza dilazioni e sempre che sia stato già pagato il 40% dovuto come primo acconto.
Anche l’acconto Ires, infatti, va versato in due rate solo se l’importo della prima supera i 103 euro (sotto tale limite, l’unica scadenza sarebbe stata il 30 novembre), mentre non è previsto alcun adempimento nell’ipotesi in cui, nei righi in questione, sia indicata una cifra inferiore a 21 euro.
 
Praticamente …
L’acconto d’autunno, comunque determinato, va versato per intero con l’F24, senza la possibilità di rateizzare la somma, opportunità concessa solo in occasione del pagamento della prima tranche.
 
Nel modello, l’anticipo Irpef vuole il codice tributo 4034 Irpef acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione, quello Ires il 2002 Ires acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione, mentre 3813 è il codice tributo da utilizzare per il versamento unitario o della seconda rata dell’acconto Irap 2011, per il quale si applicano le stesse disposizioni (sull’obbligo, sull’esonero e sulla possibilità di determinazione previsionale) previste per l’imposta sui redditi. Pertanto, l’acconto Irap, se dovuto dalle persone fisiche o dalle società di persone, è pari al 99% della cifra indicata al rigo IR22 della dichiarazione Irap, mentre, se a pagarlo sono i soggetti Ires, la quota è fissata al 100%, cioè la stessa percentuale prevista per l’imposta sul reddito delle società.
 
In relazione alle modalità di presentazione del modello F24, si ricorda che i titolari di partita Iva sono obbligati a seguire la via telematica.

Infine, per il versamento dell’acconto 2011, il contribuente può anche avvalersi della compensazione con eventuali crediti tributari o contributivi di cui sia titolare.

 
Fonte: Paola Pullella Lucano da nuovofiscooggi.it
 
 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *