Rimborsi Iva ue: la prima volta per gli intermediari dall’estero

On line nuove pagine che riuniscono le informazioni sulle procedure per l’abilitazione ai servizi telematici
L’Agenzia delle Entrate aumenta il numero delle pagine del proprio sito dedicate alla procedura dei rimborsi Iva Ue.

L’iniziativa si è resa necessaria per chiarire meglio il nuovo contesto che consente a soggetti non residenti la possibilità di essere delegati dai cittadini italiani all’invio delle istanze di rimborso Iva Ue.
In particolare si sottolinea che tra i soggetti delegati, di cui alla lettera c) del provvedimento del direttore dell’Agenzia del 1° aprile 2010, non rientrano solo quelli che possono dimostrare di aver svolto in passato l’attività di presentazione delle richieste di rimborso, ma anche tutti coloro che, in coerenza con le regole per l’abilitazione al servizio Entratel per gli intermediari, possono provare il “possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa”.
Le nuove pagine riuniscono in modo organico le informazioni relative alle procedure già note, che riguardano l’abilitazione ai servizi telematici e l’eventuale attribuzione del codice fiscale ai soggetti delegati all’invio delle istanze di rimborso Iva Ue.
Il provvedimento dello scorso 1° aprile, oltre a consentire la presentazione diretta delle istanze telematiche di rimborso da parte dei contribuenti e quella tramite gli incaricati “classici” della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3 del Dpr 322/1998 (commercialisti, Caf, eccetera), ha dato il via libera alla presentazione delle domande di rimborso Iva Ue per conto dei contribuenti anche da parte di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa e alle Camere di commercio italiane all’estero, che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo di cui alla legge 518/1970.
Dalla lettura del provvedimento è chiaro, quindi, che per essere delegato all’invio delle istanze di rimborso non è richiesto nessun altro requisito. Pertanto possono essere delegati indistintamente soggetti residenti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea, soggetti già in attività da anni o che abbiano appena iniziato la propria attività, sempre che dimostrino il “possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa”.
La delega, conferita in base alle norme dettate dal codice civile, va comunicata all’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modulo denominato “facsimile di conferimento/revoca dell’incarico di trasmissione telematica delle richieste di rimborso ai sensi dell’art. 38-bis1 del DPR 633/72 a un soggetto di cui al punto 1.3.1 lettera c) del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 1° aprile 2010”.
Il modello può essere presentato direttamente dal contribuente o spedito, allegando in questo caso una fotocopia del fronte e del retro di un documento di identità valido, per posta, fax o e-mail all’ufficio delle Entrate competente, in base al proprio domicilio fiscale. La comunicazione della delega è valida sino alla revoca, che può essere effettuata utilizzando lo stesso modello. Non è ammessa la presentazione tramite terze persone.
I soggetti appositamente delegati (punto 1.3.1 lettera c) del provvedimento), per poter inviare le domande di rimborso, devono essere in possesso dell’abilitazione a Entratel.
In caso di domicilio fiscale all’estero, tale l’abilitazione deve essere richiesta al Centro operativo di Pescara, altrimenti il soggetto può rivolgersi a un qualsiasi ufficio delle Entrate della regione in cui ricade il suo domicilio fiscale. Nella domanda dovrà essere indicato il codice tipo utente V20, se si tratta di persona non fisica, ovvero tipo utente V21, qualora si tratti di persone fisiche.
La richiesta di abilitazione va presentata direttamente oppure mediante lettera, fax o posta elettronica, allegando, in questi casi, la copia del fronte e del retro di un documento di identità valido del sottoscrittore. Non è ammessa la presentazione mediante terze persone.
Presupposto indispensabile per l’abilitazione a Entratel e Fisconline è che il soggetto richiedente e, in caso di persona non fisica, anche il rappresentante legale/negoziale siano in possesso del codice fiscale.
Il codice fiscale non implica la necessità che il soggetto non residente si stabilisca in Italia, ma serve solo a identificare lo stesso in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche italiane.
 
La richiesta di attribuzione del codice fiscale può essere effettuata, se si tratta di persona fisica, presentando la domanda direttamente (o a mezzo di persona appositamente delegata):
  • alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di residenza
  • a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate
  • al Centro operativo di Pescara.
Se si tratta di persona non fisica, il soggetto può presentare il modello AA5/6, sottoscritto dal rappresentante, direttamente (o tramite persona appositamente delegata) in duplice esemplare, o a mezzo servizio postale mediante raccomandata, in unico esemplare, allegando copia di un documento di identità valido del rappresentante:
  • a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate
  • al Centro operativo di Pescara.
Nel modello occorre indicare il codice fiscale del rappresentante del soggetto diverso da persona fisica, indispensabile per ottenere l’abilitazione al servizio telematico Entratel.

Nella compilazione di tali modelli il richiedente non compilerà i campi riguardanti il domicilio fiscale italiano se ne è sprovvisto, mentre avrà cura di compilare in modo dettagliato i campi riguardanti la sede estera.

Fonte : IlFiscooggi

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