Limite uso denaro contanti: i dispositivi “anti escamotage”

L’intervento legislativo decretato dal governo “Monti”, (come già evidenziato nell’articolo del 20 gennaio), ha posto un ulteriore limite all’importo di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito al portatore o di titoli al portatore, da 2.500 euro (articolo 2, Dl 138/2011) a mille euro (articolo 12 del Dl 201/2011 in vigore dal 6 dicembre 2011).
Il dettato normativo dell’articolo 49 del Dlgs 231/2007, integrato dal decreto “Salva Italia”, al comma 1, dunque, vieta “il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, e’ complessivamente pari o superiore a euro mille” ….“anche quando e’ effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati”.
 
Lo stesso decreto legislativo all’articolo 1, lettera m) definisce l’operazione frazionata come “un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.
Con questa definizione il legislatore ha ripreso quanto già espresso dal parere del Consiglio di Stato 1504/1995, sezione III, richiamato tra l’altro nella circolare Mef 2/2012.
 
In particolare, secondo quanto sostenuto dal legislatore e nuovamente posto in evidenza nella recente circolare Mef, è sanzionabile l’ipotesi di cumulo di più trasferimenti, relativi alla medesima operazione, che superano il limite di mille euro quando espletati a scadenze preventivamente prestabilite con intento elusivo. In mancanza di un preciso limite temporale o quando non si può desumere da alcun elemento, si prende come riferimento un criterio oggettivo (sette giorni).
Diversa è la circostanza in cui i trasferimenti derivino da contratti preesistenti che prevedono pagamenti rateali facenti parte della normale prosecuzione di un’attività commerciale o da accordi contrattuali, in quanto mancando l’artificiosità dei passaggi di somme ingenti non vengono a crearsi i presupposti per la sussistenza delle violazioni.
 
Si evidenzia, altresì, che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante uguali o superiori a mille euro non determinano automaticamente la configurazione di una violazione di cui all’articolo 49 del Dlgs 231/2007, se il soggetto che effettua le anzidette operazioni è sempre lo stesso e non avviene trasferimento a terzi, così come già tra l’altro evidenziato nella circolare Mef del 04 novembre 2011, e se non si concretizza la violazione della disposizione normativa.
 
I destinatari delle comunicazioni delle infrazioni
I soggetti preposti a dare notizia delle trasgressioni alla disposizione di legge dovranno preliminarmente valutare con ponderazione la singola clientela e, una volta constatata una violazione concreta della normativa, effettuare la comunicazione all’Amministrazione finanziaria o all’Uif, nel caso di sospetta operazione.
Tra i soggetti a cui indirizzare le predette comunicazioni, una novità che merita particolare rilievo, introdotta dall’articolo 12, comma 11, del decreto Monti, che ha integrato l’articolo 51, comma 1, del Dlgs 231/2007, è la presenza, per la prima volta, dell’Agenzia delle Entrate, oltre al Mef (Ragionerie territoriali competenti). Il nuovo comma 1 dell’articolo 51 recita così: “I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all’articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale”.
 
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio 2012, in quanto destinataria di immediata comunicazione dell’infrazione, avrà a sua disposizione un prezioso patrimonio informativo utile a individuare i contribuenti a più alto rischio di evasione e, di conseguenza, attivare i relativi controlli fiscali.
Fonte: Daniela Colella da nuovofiscooggi.it
 
 

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