
L’intervento dell’Agenzia delle Entrate fa seguito a un interpello presentato da un gruppo automobilistico, con il quale, sostanzialmente, si prospettava una problematica che, fermandosi alla stretta lettera della norma, appariva di non semplice soluzione: l’impossibilità di recuperare il contributo, in assenza di debiti tributari "capienti".
La natura degli ecoincentivi
Il bonus agli acquirenti delle nuove vetture era anticipato, come detto, dalle stesse imprese costruttrici o importatrici. A chiusura del cerchio, poi, queste ultime recuperavano lo sconto concesso sotto forma di credito di imposta, non rimborsabile ma da utilizzare in compensazione.
Scartata la possibilità di riferirsi a una definizione allargata di "costruttore" (circostanza che avrebbe permesso la "distribuzione" del credito d’imposta fra le diverse società del gruppo, comprese – soprattutto – quelle produttrici di parti significative dell’auto poi commercializzata), l’Amministrazione si è soffermata sulla natura del credito d’imposta; un credito sorto, in fondo, a fronte di una mera anticipazione finanziaria effettuata in favore dello Stato, in un contesto nel quale destinatari dell’agevolazione erano gli acquirenti dell’autovettura e non le imprese costruttrici (o importatrici).
Credito…non d’imposta
Di diritto di credito e non di credito d’imposta, dunque, si tratta.
Del resto, come ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate, lo stesso non consiste nel diritto a ricevere una prestazione finanziaria da parte dello Stato né deriva da un indebito versamento di imposte (caratteristiche queste dei veri e propri crediti d’imposta).
Un credito definito "d’imposta" solo per finalità procedurali (da inserire nel quadro RU del modello Unico). Tanto è vero che nemmeno è soggetto agli ordinari limiti di utilizzo (516.456,90 euro l’anno in compensazione orizzontale, 250mila annui per quelli indicati nel quadro RU).
Un credito che, quindi, mantenendo – chiaramente – l’originaria natura, può essere ceduto secondo le ordinarie regole civilistiche. Il cui trasferimento deve risultare da atto avente data certa, notificato all’Agenzia delle Entrate (contratto e comunicazione devono contenere ogni elemento utile per consentire all’Amministrazione di monitorare il corretto uso del credito: riferimento normativo, codice tributo da utilizzare in F24 e periodo d’imposta di maturazione).
Cessione senza Registro
L’atto di cessione non è soggetto a registrazione obbligatoria. Essendo, infatti, la stessa legge a prevederne l’utilizzo esclusivo in compensazione di debiti fiscali o contributivi, rientra fra quelli "formati per l’applicazione…o la liquidazione…delle imposte e tasse" (articolo 5 della Tabella allegata al Testo unico dell’imposta di registro).
Nel caso le parti optassero comunque per la registrazione, il tributo andrà assolto in misura fissa.
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