Amministrazione Condominiale

contratto copia

Il condominio è regolamentato dal codice civile che all’art. 1129 c.c. introduce un preciso obbligo: la nomina di un amministratore qualora si sia in presenza di più di 4 condomini.

L’amministratore può essere nominato:
– dall’assemblea dei condomini, con la dovuta maggioranza;
– in difetto, ove i condomini non provvedano, o non si raggiunga una maggioranza su nessun candidato, dal Tribunale.

Dura in carica un anno e può essere revocato in ogni momento dall’Assemblea condominiale (anche senza motivo) oppure dall’Autorità Giudiziaria competente, su istanza di uno o più condomini; ciò accade ad esempio quando vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione o quando l’amministratore ha ricevuto un atto giudiziario che non rientra nelle sue competenze e non ne ha dato tempestiva notizia all’assemblea.

Generalmente l’Amministratore può agire solo se previamente autorizzato dall’assemblea. Tuttavia qualora lo stato in cui versano le cose comuni rappresenti un serio rischio e pericolo all’incolumità dei terzi e dei condomini stessi, in caso di mancata formazione della volontà assembleare o di impossibilità di riunire l’assemblea condominiale e per motivi di imminente necessità ed urgenza, l’Amministratore è legittimato ad agire autonomamente, salvo riferire nella prima assemblea utile.

Nel caso in cui l’amministratore condominiale gestisca contemporaneamente più condomini deve predisporre una gestione amministrativa e contabile separata rispetto ad ogni singolo condominio.

Il rapporto che s’instaura tra amministratore e singoli condomini è generalmente riconducibile al mandato.

download

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *