Acquisto di una vasca idromassaggio a fini terapeutici

La spesa sostenuta per l’acquisto di una vasca idromassaggio può essere detratta dal reddito se prescritta dal medico specialista come coadiuvante le terapie vascolari.
L’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, ammette in detrazione dall’Irpef, per un importo pari al 19%, “le spese sanitarie, per la parte che eccede 129,11 euro. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere”. La spesa sostenuta per l’acquisto della vasca idromassaggio, anche se prescritta e utilizzata per scopi terapeutici, non rientra tra le spese sanitarie per le quali è riconosciuta la detrazione d’imposta ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. c), del Tuir, in quanto l’agevolazione può riguardare il trattamento sanitario ma non l’acquisto (o la realizzazione) della struttura nella quale tale trattamento può essere svolto.
Fonte : IlFiscoOggi

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