Regime agevolato lavoratori impatriati

Normativa del 31/03/2016

Regime speciale lavoratori impatriati: modalità di esercizio dell'opzione

Pubblicate le istruzioni dell'Agenzia per i lavoratori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 che intendono optare per il nuovo regime fiscale speciale destinato ai lavoratori “impatriati” previsto dal Dlgs n. 147/2015; Provvedimento del 29.03.2016 n. 46244

Forma Giuridica: Normativa - Provvedimento
Numero 46244 del 29/03/2016
Fonte: Agenzia delle Entrate

I lavoratori impatriati in Italia entro il 31 dicembre 2015 possono optare, in alternativa ai benefici fiscali previsti dalla legge n. 238 del 2010, per il nuovo regime fiscale speciale destinato ai lavoratori “impatriati”, previsto dal Dlgs n. 147/2015, ecco le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate sulle modalità di effettuazione della richiesta ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia, fornite con Provvedimento del 29 marzo 2016 n. 46244.

L’esercizio dell’opzione è irrevocabile, ha effetto dal 1° gennaio 2016 e per i quattro periodi d’imposta successivi.

I lavoratori dipendenti esercitano l’opzione mediante richiesta scritta da presentare al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
La richiesta, sottoscritta dal lavoratore dipendente e resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve contenere:

  1. le generalità (nome, cognome e data di nascita);
  2. il codice fiscale;
  3. l’indicazione della attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza ovvero dalla domanda di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente in Italia;
  4. l’impegno a comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, nonché ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio, rilevante per l’applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro.



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