Vincite da giochi o scommesse online: Modalità di tassazione

Le vincite conseguite mediante piattaforme di giochi on line che non hanno sede in Italia devono essere riportate nel Modello Unico tra i redditi diversi, nel rigo RL15; questi i chiarimenti dell’Agenzia con Risoluzione n. 141 del 30 dicembre 2010

Immagine FiscoeTasseLe vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 67, comma 1, lettera d), del Tuir, secondo il quale costituiscono redditi diversi “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte (…)” concorrendo alla formazione del reddito complessivo per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione.

Occorre considerare che l’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che tali vincite o premi, se corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 dello stesso decreto, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con facoltà di rivalsa.

L’erogazione di reddito da parte di un soggetto che non è sostituto d’imposta rende necessario l’adempimento degli obblighi dichiarativi in capo al contribuente.

In particolare, nel caso in esame (nell’anno 2009 l’istante ha realizzato delle vincite accedendo via internet ad un casinò on-line che non ha sede in Italia, l’accesso al gioco è avvenuto attraverso il versamento di una somma prelevata da un conto corrente infruttifero che il contribuente deteneva presso un intermediario finanziario che ha sede nell’isola di Man, le vincite realizzate venivano a loro volta accreditate sul medesimo conto senza applicazione di alcuna ritenuta), le vincite dovranno essere riportate nel rigo RL15 del quadro del modello Unico.

Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale del conto corrente detenuto all’estero dall’istante si ricorda che l’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, prescrive l’obbligo di compilazione del modulo RW della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed associazioni equiparate, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che al termine del periodo d’imposta detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria di ammontare complessivo superiore a euro 10.000, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia.
Con particolare riguardo alle attività di natura finanziaria (conti correnti, partecipazioni, ecc.), se di valore superiore a detto ammontare, queste devono essere sempre indicate nel modulo RW in quanto suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.

Nel caso in esame sempreché venga superato il limite precedentemente ricordato dei 10.000 euro, l’istante dovrà quindi compilare la Sezione II del modulo RW per indicare le consistenze presenti sul conto corrente estero al 31 dicembre e barrare la colonna 4 per evidenziare la circostanza che il conto è infruttifero.
Dovrà compilare, inoltre, la Sezione III del modulo RW sia con riferimento ai versamenti compiuti dall’Italia verso il conto corrente estero, sia con riferimento ai trasferimenti effettuati verso l’Italia su un conto corrente intestato al medesimo contribuente.

Fonte : IlFiscoeTasse

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