Tassa di vidimazione libri sociali: 17 marzo alla cassa

Entro il prossimo 17 marzo le società di capitali sono tenute al versamento della tassa annuale per
la vidimazione dei libri sociali.
L’importo è dovuto in misura forfettaria e varia in relazione al capitale sociale o al
fondo di dotazione al 01/01/2008:
– Fino a € 516.456,90 € 309,87
– Oltre a € 516.456,90 € 516,46

SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO
Le società di capitali (s.r.l, s.p.a e s.a.p.a) e come precisato dalla C.M. 3.05.1996 N. 108/E
rientrano tra i soggetti obbligati anche:
società di capitali in liquidazione ordinaria;
società di capitali in procedura concorsuale se permane
l’obbligo di tenuta dei libri (con esclusione delle società fallite) ossia in concordato
preventivo; liquidazione coatta amministrativa amministrazione straordinaria;
società consortili;
aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti.

SOGGETTI ESONERATI
Sono escluse dal pagamento della tassa in esame:
le società di persone;
le società cooperative e di mutua assicurazione (C.M. 3.05.1996 n. 108/E, par. 12.1
e 12.1.2);
i consorzi che non hanno la forma di società consortili (R.M. 10.11.1990 n. 411461);
le società di capitali dichiarate fallite , in quanto il curatore è obbligato alle scritture
previste dalla Legge Fallimentare, che la norma prevede debbano essere vidimate dal
Giudice Delegato “senza spese” (Tribunale di Torino, ordinanza 19.02.1996).

AMMONTARE DELL’IMPORTO DOVUTO
La tassa annuale è stata introdotta nel 2001 e sostituisce la bollatura iniziale del libro
giornale, del libro degli inventari oltre che dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette
e dell’imposta sul valore aggiunto. Nonostante rimanga obbligatoria la numerazione
progressiva delle pagine che compongono detti registri e necessaria l’apposizione della
marca da bollo (pari ad € 14,62 per ogni 100 pagine o frazioni), non più necessaria la
bollatura prima della loro messa in uso.
Questa tassa è deducibile ai fini delle imposte (IRES IRAP), ed è determinata in modo
forfetario da effettuarsi una tantum ciascun anno a carico delle società di capitali di
importo pari a:
– € 309,87 per le società con capitale sociale o fondo di dotazione al 1 gennaio 2008
fino a € 516.456,90
– € 516,46 per le società con capitale sociale o fondo di dotazione al 1 gennaio 2008
oltre a € 516.456,90.
Eventuali variazioni intervenute nella consistenza del capitale sociale dopo l’1/1/2008
hanno rilevanza solo per la determinazione dell’importo dovuto nel 2009.
Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono comunque soggette ad
imposta di bollo in misura doppia (€ 29,24 anziché 14,62) da applicare sulle pagine dei
registri.

MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24 telematico, utilizzando per
tutte le tipologie di società nella sezione erario il codice tributo 7085 e indicando come
periodo di riferimento il 2008.
Se la società dopo aver provveduto al versamento, trasferisce la sede sociale nella
circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, non è
tenuta ad effettuare un ulteriore versamento.
L’importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili. Il modello F24 deve
essere ugualmente presentato anche se a zero.
Le società costituite dopo l’1/1/2008 devono effettuare il versamento della Tassa annuale
con bollettino di conto corrente postale n. 6007, intestato all’Ufficio del Registro di Roma –
Tasse Concessioni Governative. Tale bollettino deve essere esibito all’atto di
presentazione del mod. AA7/9 di inizio attività all’Agenzia delle Entrate.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO
Qualora venga omesso il versamento entro il termine previsto, è possibile adempiere
successivamente attraverso il ravvedimento operoso che prevede, in luogo della
sanzione del 30%, le seguenti sanzioni ridotte:
– 3,75% in caso di versamento entro 30 giorni dalla scadenza;
– 6% in caso di versamento successivo al 30° giorno ma comunque entro un
anno (ossia entro il 16 marzo 2009).
Oltre alla tassa occorrerà quindi versare:
– gli interessi per i giorni di ritardo, con il codice tributo 7085 e ricordando che
imposta e interessi andranno sommati. Tale versamento deve avvenire utilizzando il
modello F24 telematico.
La sanzione andrà versata con codice tributo 678T utilizzando il modello F23.
– nel campo 6, il codice ufficio “RCC”;
– nel campo 9, la causale “SZ”;
– nel campo 11, il codice tributo “678T”.

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