Tassa annuale per le scritture contabili: scadenza in vista

Appuntamento fiscale in vista per tutte le società di capitali, comprese quelle in liquidazione, e per gli enti che svolgono attività commerciali. Scade venerdì 16 marzo il tempo a disposizione per pagare, senza l’aggiunta di sanzioni, la tassa annuale forfetaria di concessione governativa relativa alla numerazione e alla bollatura dei libri e registri contabili.
 
Scadenza in agenda per …
Spa, Srl, Sapa, società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali.
La data del 16 marzo, in poche parole, va inserita nel calendario fiscale di tutti i soggetti con capitale o fondo di dotazione, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, compresi gli enti, quindi, che svolgono tali attività. Non sfuggono all’adempimento neanche le società in liquidazione ordinaria – l’obbligo persiste fino alla cancellazione dal Registro delle imprese – e quelle sottoposte a procedure concorsuali; viceversa, non devono pagare la tassa le società cooperative e di mutua assicurazione e quelle di capitali dichiarate fallite.
 
Libri sociali, bollati oppure no, ma sempre numerati
Ecco l’elenco e il contenuto dei libri sociali per i quali c’è obbligo di numerazione e bollatura (articolo 2421cc):

  • libro dei soci (numero delle azioni o delle quote, il cognome e il nome dei titolari, i trasferimenti e i vincoli delle azioni e i versamenti effettuati)
  • libro delle obbligazioni (obbligazioni emesse ed estinte, cognome e nome di quelle nominative, trasferimenti e vincoli ad esse relativi)
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci (verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci)
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione)
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (verbali delle riunioni del collegio, compresa la relazioni di bilancio annuale)
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo (verbali delle riunioni del comitato stesso)
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni degli obbligazionisti (eventuali verbali delle assemblee degli obbligazionisti)
  • ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

 
I registri possono essere rilegati o composti da fogli mobili, l’importante è che vengano numerati progressivamente, pagina per pagina, e bollati, foglio per foglio, dall’ufficio Registro imprese della Camera di commercio o dal notaio.
 
Nessun obbligo di vidimazione, invece, ma soltanto quello della numerazione progressiva, per il libro giornale e il libro degli inventari, prescritti dal codice civile, e per le altre scritture contabili richieste da norme tributarie, come ad esempio, i registri Iva e il registro degli incassi e pagamenti. La loro numerazione avviene direttamente “per mano” del responsabile della loro tenuta.
 
Non sono i libri a “pesare” sul versamento
Il calcolo per la determinazione della tassa che società di capitali ed enti commerciali devono pagare entro il 16 marzo prende le mosse dal loro capitale o dal fondo di dotazione, non contano invece le scritture numerate e bollate. La data di riferimento è il 1° gennaio dell’anno per il quale viene effettuato il versamento, nel nostro caso il 1° gennaio 2012.
 
Non c’è operazione da fare, gli importi forfetari sono due: 309,87 euro se il capitale o il fondo di dotazione non supera i 516.456,90 euro, in caso contrario la cifra sale a 516,46 euro.
Il versamento è per via telematica attraverso il modello F24, inserendo il codice tributo 7085 nella sezione “Erario” – Tassa annuale vidimazione libri sociali, l’importo e l’anno per il quale viene eseguito il pagamento (2012).
 
Attenzione, però, in caso di nuove attività, non valgono né la scadenza annuale del 16 marzo né il versamento on line. Nell’anno di “nascita” la società deve provvedere al pagamento della tassa tramite il bollettino di c/c postale 6007 intestato all’Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, su cui vanno riportati gli estremi di versamento.

 
Fonte: Anna Maria Badiali da nuovofiscooggi.it
 
 

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