L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 122 del 29 aprile 2025, ha fornito importanti chiarimenti su come gestire la decadenza dal Superbonus per incompletezza della CILAS, offrendo soluzioni alternative per i contribuenti in questa situazione.
Il caso esaminato
Il quesito riguardava un contribuente proprietario di un edificio residenziale già regolarizzato con sanatoria prima dell’inizio dei lavori, che ha eseguito interventi di efficientamento energetico nel biennio 2021-2022, cedendo il credito fiscale da Superbonus a un istituto bancario. Successivamente, ha scoperto che la CILAS presentata era incompleta, mancando in particolare la compilazione del quadro “F” relativo alle attestazioni di costruzione/legittimazione dell’immobile.
Le risposte dell’Agenzia
1. Decadenza dall’agevolazione
L’Agenzia conferma che la mancata compilazione del quadro “F” nella CILAS determina la decadenza dal beneficio del Superbonus 110%. Tuttavia, viene offerta una soluzione alternativa: se il contribuente regolarizza la propria posizione fiscale rimuovendo la violazione, può fruire delle detrazioni ordinarie previste per gli stessi interventi, come:
- Ecobonus (articolo 14, DL n. 63/2013) per gli interventi di riqualificazione energetica
- Bonus ristrutturazioni (articolo 16 dello stesso decreto) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
Naturalmente, il contribuente potrà avvalersi di una sola di queste agevolazioni alternative, rispettando le relative condizioni e percentuali di detrazione.
2. Ravvedimento operoso
Per regolarizzare la posizione, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso (articolo 13, D.lgs n. 472/1997). Il termine per calcolare sanzioni e interessi decorre dalla data di invio del modello di cessione del credito all’Agenzia delle Entrate. La regolarizzazione comporta il pagamento di:
- Sanzioni in misura ridotta (variabili in base al tempo trascorso dalla violazione)
- Interessi calcolati sulla detrazione effettivamente fruita in eccedenza
3. Regime fiscale delle plusvalenze
Un aspetto positivo riguarda il trattamento fiscale in caso di vendita dell’immobile. L’Agenzia chiarisce che:
- La decadenza dal Superbonus esclude l’applicazione della nuova normativa introdotta dalla legge di bilancio 2024 (articolo 67, comma 1, lettera b-bis del TUIR), che rende tassabili le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati con il Superbonus conclusi da non più di dieci anni
- Rimane tuttavia applicabile la disciplina ordinaria delle plusvalenze (articolo 67, comma 1, lettera b del TUIR), che riguarda gli immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, con le relative eccezioni per quelli acquisiti per successione o adibiti ad abitazione principale
Conclusioni e indicazioni pratiche
Questa risposta dell’Agenzia delle Entrate offre un’importante via d’uscita per i contribuenti che si trovano in situazioni simili, permettendo di:
- Recuperare parzialmente il beneficio fiscale, passando dal Superbonus alle detrazioni ordinarie
- Sanare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso
- Evitare la tassazione della plusvalenza secondo la regola specifica introdotta per gli immobili con Superbonus
Il chiarimento evidenzia l’importanza di una corretta compilazione della CILAS, che rappresenta un requisito essenziale per l’accesso al Superbonus, ma offre anche soluzioni concrete per regolarizzare eventuali errori o omissioni.