Si definitivo alle variazioni allo “Scudo Fiscale”

Convertito in legge, con 270 voti favorevoli, 250 contrari e 2 astenuti, il Dl 103/2009 con le disposizioni correttive del decreto legge "anticrisi".
Si è dunque concluso a Montecitorio l’iter parlamentare del provvedimento, che contiene, tra l’altro, le variazioni allo "scudo fiscale" (articolo 13-bis del Dl 78/2009) introdotte dall’emendamento Fleres.

Va innanzi tutto ricordato che il termine per aderire all’emersione, quindi per la presentazione della dichiarazione riservata e la consegna all’intermediario della necessaria provvista per il versamento dell’imposta straordinaria, è stato anticipato dal 15 aprile 2010 al 15 dicembre 2009.

Il Dl 103, oggi convertito in legge, dispone poi che la previsione secondo cui il rimpatrio o la regolarizzazione non possono costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, non opera per i procedimenti in corso al 5 agosto 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 78.
A tal proposito, viene specificato che la sede giudiziaria nella quale i dati e le informazioni fornite ai fini dell’emersione non possono essere utilizzate a sfavore del contribuente è quella civile, amministrativa e tributaria.

In merito agli effetti penali, l’emersione, oltre a quelli di infedele e omessa dichiarazione, estingue anche altri reati: dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante l’utilizzo di altri artifici contabili, occultazione o distruzione di documenti, "falso in bilancio".

Tra le altre novità, figura l’ampliamento dell’ambito soggettivo dello "scudo": possono accedere all’emersione anche i soggetti che detengono partecipazioni di controllo o di collegamento in società estere (articoli 167 e 168 del Tuir).

Inoltre, in materia di antiriciclaggio, le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione comporteranno l’obbligo di segnalazione, da parte degli intermediari coinvolti nel perfezionamento delle procedure di emersione, solo nei casi in cui gli stessi sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che le attività fatte emergere sono frutto di reati diversi da quelli per i quali è prevista la causa di non punibilità.

Fonte: Nuovofiscooggi.it

 

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