Servizi da consorzi a consorziati. Per l’esenzione più

I partecipanti con pro-rata superiore alla soglia non devono detenere la maggioranza delle quote
I servizi prestati dal consorzio ai soci o consorziati con pro-rata non superiore al 10% viaggiano in esenzione anche se la compagine comprende soggetti con percentuale di detraibilità Iva superiore a tale soglia, nei cui confronti anche opera il consorzio. Questo, però, alla duplice condizione che i consorziati “over 10%” non detengano la maggioranza delle quote o delle partecipazioni alla struttura e che le prestazioni effettuate a loro favore, o a favore di terzi, non rappresenti più del 50% del volume d’affari del consorzio.
L’Agenzia delle Entrate interviene così, con la circolare n. 5/E del 17 febbraio a completare il quadro interpretativo dell’articolo 10, secondo comma, del Dpr 633/1972, già disegnato con un precedente documento di prassi.
 
La norma e la circolare n. 23/E del 2009
Il ricorso all’outsourcing per l’ottenimento di servizi, necessari e funzionali (come quelli amministrativi, di gestione della contabilità e di formazione del personale), non deve penalizzare – nella forma dell’indetraibilità dell’Iva assolta – i soggetti che esercitano attività esenti. E’, in sintesi, il proposito del citato articolo 10, secondo comma, del decreto Iva. Una disposizione che, conseguentemente, prevede l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi effettuate, nei confronti di consorziati o soci, da consorzi, comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra operatori per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione Iva sia stata non superiore al 10 per cento. Un’esenzione subordinata alla circostanza che i corrispettivi dovuti dai consorziati o dai soci non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.
 
La norma (introdotta dalla Finanziaria 2008 in correlazione con l’abrogazione del precedente regime di esenzione previsto per le operazioni infragruppo) era stata già oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione finanziaria. Con la circolare 23/2009, difatti, era stata puntualizzata sia la non preclusione alla partecipazione al consorzio da parte di soggetti con pro-rata superiore al 10%, sia la possibilità di questi ultimi, così come di terzi, di ottenerne servizi (ovviamente, in regime di imponibilità), purchè non rappresentativi della maggioranza del volume d’affari della compagine consortile. Pena l’assoggettamento a Iva a 360 gradi dell’attività del consorzio.
 
La circolare n. 5/E del 2011
La circolare n. 5/E chiude, in un certo senso, il cerchio. Chiarita, cioè, la necessaria non prevalenza dei servizi prestati a terzi o ad associati con percentuale di detrazione Iva più alta del 10%, l’Agenzia delle Entrate si è ora concentrata sulla partecipazione di questi ultimi al consorzio, chiarendo che tale apertura non è assoluta: la maggioranza delle quote o delle partecipazioni alla struttura deve, cioè, comunque essere detenuta da soci o consorziati con pro-rata massimo del 10 per cento.
 

Una conclusione, questa, diretta conseguenza della direttiva 2006/112/CE (articolo 132, paragrafo 1, lettera f), che concede agli Stati membri la possibilità di rendere esenti Iva “le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all’esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l’esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante…”, purché non vi siano distorsioni della concorrenza.

Fonte : IlFiscoOggi

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