Scissione parziale con patrimonio negativo: complessa ma non elusiva

Una scissione parziale non proporzionale con attribuzione di patrimonio netto contabile negativo. E’ la complessa operazione che l’agenzia delle Entrate si è trovata a esaminare e a giudicare non elusiva, a seguito di un’istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della legge 413/1991. In realtà, l’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 12/E del 16 gennaio, oltre a propendere per l’assenza dei requisiti, prescritti dall’articolo 37-bis del Dpr 600/1973 ai fini del disconoscimento dei vantaggi fiscali derivanti da determinate operazioni, ha fornito tutta una serie di "piccole" precisazioni relative alle implicazioni fiscali della scissione, così come programmata e descritta dall’istante.

L’operazione
Allo scopo di sviluppare e gestire, in joint venture con un’altra società (Gamma, specializzata nel settore dei centri commerciali e ricreativi), un centro direzionale – commerciale, Alfa Srl, proprietaria dell’area su cui far sorgere il complesso, ha intenzione di porre in essere una scissione parziale in favore di Beta Srl (sua controllata al 100%). Alla beneficiaria andranno l’area in questione (il cui valore contabile risulta inferiore rispetto al valore corrente), progetti di realizzazione urbanistica del centro e debiti diversi. Il patrimonio netto contabile oggetto di scissione risulterà negativo, considerato la prevalenza dei debiti rispetto agli elementi attivi. Dal punto di vista del loro valore economico, invece, attività e passività assegnate si equivarranno.
Successivamente, Beta Srl procederà a un aumento di capitale interamente sottoscritto da Gamma, realizzato in misura tale da consentire a quest’ultima di pareggiare la partecipazione di Alfa in Beta. A questo punto Gamma erogherà a Beta, di cui sarà diventata anch’essa socia, un finanziamento pari al 50% dei suoi debiti.
In sostanza, l’operazione permetterebbe al gruppo Alfa di reperire, allo stesso tempo, nuove risorse e know-how adeguato al progetto.

Il parere dell’Agenzia
"Ai fini del presente parere assume particolare rilevanza la circostanza che la società beneficiaria BETA eserciti, successivamente al descritto progetto di riorganizzazione societaria, un’effettiva attività imprenditoriale volta alla realizzazione, allo sviluppo ed alla gestione del complesso direzionale – commerciale". E’ il punto saliente della risposta fornita dall’agenzia delle Entrate che, come anticipato, ha propeso per la non elusività dell’operazione, volta non ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento e tesi a ottenere un risparmio d’imposta indebito, ma figlia di concrete esigenze economico aziendali.

Per inciso, nella risoluzione è stato anche ricordato un principio espresso dall’oramai soppresso Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive con il parere 50/2005, vale a dire quello per cui un’operazione di scissione non è da ritenersi elusiva se, successivamente alla stessa, non si realizzi il trasferimento della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie della società scissa e della società beneficiaria, e, quindi, "un’operazione strumentale, volta a soddisfare finalità proprie di altri atti o negozi giuridici, il cui compimento si rivelerebbe fiscalmente più oneroso".

Profili fiscali
Si è detto che la rilevanza del documento era dovuta anche alle numerose "spigolature fiscali" in esso contenute.

Partendo dalla "fine" dell’operazione, l’Agenzia ha puntualizzato come la descritta scissione non permetterà a Beta di ottenere, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabilmente iscritti. Difatti, le norme di riferimento (articoli 173, comma 15-bis, e 176, comma 2-ter, del Tuir) consentono di affrancare il maggior valore non di qualsiasi elemento dell’attivo costituente un’immobilizzazione materiale o immateriale, ma solamente di quelli relativi "all’azienda ricevuta". Nel caso in questione, alla beneficiaria (Beta Srl) saranno trasferiti singoli beni e non un’azienda.

Per quanto riguarda, invece, le implicazioni tributarie dei passaggi operativi della scissione, con la risoluzione 12/2009, dopo aver ricordato il principio di neutralità fiscale che governa in generale l’operazione, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, contrariamente alla posizione, sul punto, dell’istante (la società in procinto di procedere alla scissione, cioè Alfa Srl), la riserva iscritta nel patrimonio di Alfa, frutto della differenza fra attività e passività assegnate a Beta, pur non costituendo un componente positivo di reddito, sarebbe soggetta a tassazione all’atto della distribuzione ai soci, alla stregua di una riserva di utili.

Alfonso Lucarelli – Nuovo Fisco Oggi

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