Scade il 7 maggio l’iscrizione per il riparto del cinque per mille dell’Irpef 2010

In scadenza il termine per la presentazione della domanda di iscrizione agli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti del volontariato, da inoltrare all’Agenzia delle Entrate, per essere ammessi al riparto del cinque per mille dell’Irpef 2010. Il termine ultimo è venerdì 7 maggio 2010. La richiesta va presentata – anche da parte di chi l’ha prodotta per gli anni passati – esclusivamente in via telematica utilizzando l’apposito software, direttamente dagli interessati, se abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite gli intermediari autorizzati, attraverso il relativo modello. Non saranno accettate le domande fuori termine o inviate con modalità diversa da quella telematica.

Sulla base delle iscrizioni ricevute dagli enti del volontariato e dalle associazioni sportive, l’Agenzia provvederà alla formazione degli elenchi provvisori, che saranno pubblicati sul sito il 14 maggio. In caso di errore, il legale rappresentante o un suo delegato, entro il 20 maggio potrà inviare la richiesta di correzione, alla Direzione regionale delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente. Gli elenchi aggiornati saranno pubblicati dall’Agenzia il 25 maggio.

Ultima scadenza da ricordare è il 30 giugno: è questo, infatti, il termine entro il quale i legali rappresentanti degli iscritti nell’elenco pubblicato dovranno inviare, con raccomandata A/R, a pena di decadenza, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti necessari per essere ammessi al beneficio; le organizzazioni di volontariato dovranno inoltrarla alla Dr dove ha sede l’ente, mentre le associazioni sportive all’ufficio del Coni territorialmente competente.

Si ricorda, infine, che gli enti del volontariato ammessi al 5 per mille sono le Onlus, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, le associazioni e le fondazioni riconosciute che operano in settori specifici (articolo 10, comma 1, lettera a), del Dlgs 460/1997); mentre le associazioni sportive dilettantistiche che possono fruire del beneficio sono quelle riconosciute dal Coni (articolo 90 della legge 289/2002) che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

 

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