Rottamazione cartelle esattoriali 2017 con precedenti dilazioni di pagamento

La rottamazione delle cartelle esattoriali è stata oggetto di chiarimenti con la circolare 2 dell’8 marzo 2017.

Con riferimento all’interazione tra la disciplina della definizione agevolata prevista dall’art. 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 e quella della dilazione di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, si ritiene opportuno chiarire in maniera più puntuale se e in che termini, laddove al 24 ottobre 2016 – data di entrata in vigore della norma – era in essere un piano di dilazione ai sensi del menzionato art. 19, si conservi la possibilità di riprendere il versamento dilazionato in caso di mancato perfezionamento della definizione.

Al riguardo, è previsto che sono ammessi alla definizione agevolata anche i debiti oggetto di piani rateali in essere alla data di entrata in vigore della norma purché risultino adempiuti i versamenti con scadenza fino al 31 dicembre 2016. Il medesimo articolo, dispone che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, i pagamenti relativi alle rate con scadenza successiva al 31 dicembre 2016 sono sospesi fino a luglio 2017. A tale data:

  1. se il debitore avrà correttamente effettuato il pagamento della prima o unica rata, si determinerà la revoca automatica della dilazione precedentemente accordata e ancora in essere, in base a quanto stabilito dalla lett. c) del predetto comma 8;
  2. se il debitore non avrà correttamente effettuato il pagamento in unica soluzione o della prima rata, si determinerà l’inefficacia della definizione e il debito non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell’Agente della riscossione. Il debitore potrà, tuttavia, riprendere – sempre a luglio – i versamenti relativi alla precedente dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 in quanto non oggetto di revoca automatica.

Con riguardo, invece, alle ipotesi di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una delle rate diverse dalla prima, ugualmente si determinerà l’inefficacia della definizione e il debito non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell’Agente della riscossione. In tal caso però il debitore non potrà neppure riprendere i versamenti relativi alla precedente dilazione in quanto la stessa è stata automaticamente revocata in conseguenza del pagamento della prima rata.

Fonte: Fisco e Tasse

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