Ritocchi alla manovra correttiva. Cambio di look anche per il Fisco

Come si presentano le disposizioni tributarie dopo il maxiemendamento approvato al Senato
La manovra correttiva si incammina verso Montecitorio. Dopo l’approvazione del maxiemendamento avvenuta venerdì al Senato, il decreto legge 78/2010 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”) attende ora il “sì” della Camera dei deputati per la sua conversione in legge.
 
I cambiamenti ratificati con il passaggio parlamentare al testo originario, licenziato dal Consiglio dei ministri, hanno toccato anche la parte di interesse fiscale, a cominciare dalla norma con cui è stata “dichiarata guerra” alle imprese in perdita per più di un periodo d’imposta. Per effetto della modifica introdotta con il maxiemendamento, dai controlli sistematici resteranno fuori le realtà economiche che comunque abbiano provveduto a ripianare le perdite fiscali con aumenti di capitale “a pagamento”, deliberati e interamente versati.
Ma le novità non si fermano qui. Di seguito una panoramica di quelle principali.
 
Riscossione. Sessanta giorni e poi l’accelerata
La qualifica di titolo esecutivo per l’avviso di accertamento permane. L’atto si guadagna i “gradi” tipici della cartella di pagamento, però, non subito (come previsto dal Dl originario) bensì dopo 60 giorni dalla sua notifica. Si ricorda che la disposizione riguarda gli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi e all’Iva, notificati a decorrere dal 1° luglio 2011 e rettificativi dei periodi d’imposta che partono da quello in corso al 31 dicembre 2007.
 
Compensazione che va
Cambia la sanzione prevista per il divieto di utilizzare in compensazione crediti per imposte erariali, fino a concorrenza di cartelle di pagamento “scadute e non onorate”, per imposte erariali e relativi accessori, di importo superiore a 1.500 euro. Divieto che scatterà il prossimo 1° gennaio 2011.
La punizione passa dal 50% dell’importo indebitamente compensato, al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.
La sanzione, inoltre, non può superare la metà delle somme indebitamente compensate e non sarà irrogabile fin quando sull’iscrizione a ruolo penda una contestazione giudiziale o amministrativa.
 
Compensazione che viene
Sempre a partire dal 1° gennaio 2011 – e questa è una novità assoluta contenuta nel maxiemendamento – sarà possibile la compensazione fra debiti iscritti a ruolo e crediti non prescritti maturati nei confronti delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazione, forniture e appalti. Necessario sarà, a tale scopo, l’ottenimento della certificazione del “debitore” attestante certezza, liquidità ed esigibilità del credito (certificazione prevista dall’articolo 9, comma 3-bis, del Dl 185/2008).
 
La sospensione si riallunga
E’ stata abrogata la disposizione che introduceva limiti temporali alla sospensione dell’atto impugnato, eventualmente concessa dal giudice tributario.
 
Quanto rendono le riserve tecniche obbligatorie
La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorrerà, a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, a formare il reddito delle imprese assicurative in misura pari al rapporto fra i ricavi e gli altri proventi tassati e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi. Rapporto che rileverà in misura non inferiore al 95% e non superiore al 98,5 per cento.
 
Il 5 per mille laurea nuovi beneficiari anche per il 2010
Possono accedere al 5 per mille 2010 anche i soggetti già inclusi nell’elenco degli enti della ricerca scientifica e dell’Università predisposto per il 2009.
 
Tax-appeal per le imprese straniere
Tre le novità in materia di “Regime fiscale di attrazione europea” (la possibilità, cioè, concessa alle imprese Ue che intraprendono in Italia nuove attività economiche, ai loro dipendenti e collaboratori, di applicare la normativa tributaria di un altro Stato sempre appartenente all’Unione europea):
  •  la normativa fiscale “interscambiale” è quella statale
  • il regime è sfruttabile per le attività economiche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge
  • le attività economiche devono essere effettivamente svolte in Italia.

Fonte : IlFiscoOggi

 

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