La gestione fiscale delle spese comuni tra professionisti che condividono strutture e servizi rappresenta una delle questioni più delicate nel panorama tributario italiano. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 189 del 14 luglio 2025, ha chiarito definitivamente il trattamento IVA applicabile quando avvocati ex associati continuano a condividere spazi e servizi professionali.
Il Caso Pratico: Dalla Società al Riparto Spese
La questione nasce da una situazione molto comune nel mondo delle professioni legali: tre professionisti che, dopo aver sciolto la loro associazione professionale, decidono di continuare a condividere lo stesso spazio di lavoro per ragioni economiche e operative. Tuttavia, questo apparentemente semplice accordo nasconde importanti implicazioni fiscali che richiedono un’analisi approfondita.
Nel caso specifico oggetto del ruling, i tre avvocati avevano formalizzato la loro intesa attraverso scrittura privata autenticata, stabilendo una ripartizione paritetica delle spese comuni. Uno dei professionisti si sarebbe fatto carico della gestione finanziaria, anticipando i pagamenti e successivamente richiedendo il rimborso agli altri due colleghi.
Le Spese Oggetto di Condivisione
L’accordo tra i professionisti prevedeva la suddivisione di diverse tipologie di costi operativi:
Spese per il Personale
- Stipendi dei dipendenti condivisi
- Contributi previdenziali e assistenziali
- TFR e altri oneri accessori
Costi della Struttura
- Affitti e manutenzione dei locali
- Utenze (energia elettrica, gas, telefono)
- Servizi di vigilanza e sicurezza
Servizi Professionali e Tecnologici
- Attrezzature elettroniche e informatiche
- Servizi di cancelleria e pulizia
- Abbonamenti a riviste specializzate
Altri Costi Operativi
- Condominio, riscaldamento e rifiuti
- Spese condominiali varie
La percentuale di rimborso stabilita dall’accordo era del 30% per ciascuno dei due professionisti richiedenti, secondo la ripartizione pattuita.
Il Meccanismo di Calcolo e Rimborso
Durante il contenzioso legale tra il richiedente e il suo socio, era stato nominato un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) per verificare le spese effettivamente sostenute. Il CTU aveva predisposto una tabella dettagliata delle spese annuali per categoria, calcolando gli acconti già versati e determinando il saldo residuo dovuto.
Il giudice, con ordinanza, aveva successivamente disposto il pagamento di tale saldo, confermando la validità del meccanismo di riparto delle spese.
La Posizione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha fornito chiarimenti fondamentali su diversi aspetti fiscali della questione:
Applicazione dell’IVA sui Rimborsi
Le somme che l’avvocato deve corrispondere al socio rappresentano operazioni imponibili ai fini IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria. Questa conclusione deriva dal fatto che gli importi risultanti dalla ricostruzione del CTU sono analiticamente distinti per voci e categorie di spesa, configurandosi come vero e proprio addebito di servizi piuttosto che come semplice rimborso forfettario.
Natura Giuridica delle Operazioni
L’Agenzia ha precisato che occorre distinguere tra:
- Semplici rimborsi: quando si tratta di mero recupero di anticipazioni
- Addebiti di servizi: quando la ripartizione è analitica e strutturata
Nel caso in esame, la presenza di un accordo formalizzato e di una ricostruzione analitica qualifica le operazioni come veri e propri addebiti soggetti a IVA.
Trattamento degli Interessi Legali
Un aspetto particolare riguarda il trattamento IVA degli interessi legali dovuti nei confronti della controparte vittoriosa. L’Agenzia ha chiarito che:
Natura Risarcitoria
Gli interessi legali hanno natura risarcitoria e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IVA, in quanto rappresentano un ristoro per il ritardo nel pagamento piuttosto che il corrispettivo di una prestazione di servizi.
Riferimenti Normativi
Questa interpretazione si basa su consolidati orientamenti giurisprudenziali (circolari n. 24/1979, risoluzioni n. 24/2000 e n. 67/2004) che escludono sistematicamente gli interessi di mora e risarcitori dall’imposizione IVA.
Il Dubbio sulla Spettanza alla Parte Soccombente
L’Agenzia ha affrontato anche la questione relativa alla spettanza del rimborso delle spese legali alla parte vittoriosa. La posizione dell’amministrazione finanziaria è chiara: il soggetto che ha sostenuto le spese processuali può richiedere alla controparte soccombente sia l’importo dell’onorario che quello dell’IVA, essendo questa imposta dovuta per rivalsa dal proprio cliente.
Questa interpretazione conferma il principio secondo cui l’IVA rappresenta un costo che deve essere sostenuto dal destinatario finale del servizio, anche quando questo avviene attraverso meccanismi di rivalsa processuale.
Implicazioni Pratiche per i Professionisti
Obblighi di Fatturazione
I professionisti che si trovano in situazioni analoghe devono:
- Emettere fattura per i rimborsi spese quando questi hanno natura analitica
- Applicare l’IVA con aliquota ordinaria
- Documentare adeguatamente gli accordi di ripartizione
Gestione Contabile
È necessario distinguere chiaramente tra:
- Rimborsi semplici: non soggetti a IVA
- Addebiti analitici: soggetti a IVA con fatturazione
Documentazione degli Accordi
La formalizzazione degli accordi di condivisione attraverso scrittura privata autenticata rappresenta una best practice che garantisce:
- Chiarezza sui rapporti tra le parti
- Certezza fiscale per l’applicazione del regime IVA
- Tutela in caso di verifiche fiscali
Prospettive per Altri Settori Professionali
Sebbene il ruling riguardi specificamente avvocati, i principi stabiliti dall’Agenzia delle Entrate sono estendibili ad altre categorie professionali che si trovino in situazioni analoghe:
Commercialisti e Consulenti
Professionisti che condividono studi e collaboratori possono trovarsi nelle stesse situazioni fiscali.
Medici e Professionisti Sanitari
La condivisione di ambulatori e personale sanitario presenta dinamiche simili.
Architetti e Ingegneri
Studi tecnici che condividono spazi e attrezzature specializzate.
Considerazioni Strategiche
Pianificazione Fiscale
I professionisti dovrebbero valutare attentamente la strutturazione degli accordi di condivisione, considerando:
- Gli impatti IVA sui rimborsi
- La documentazione necessaria
- I vantaggi economici della condivisione
Alternative Organizzative
In alcuni casi, potrebbe essere conveniente valutare forme associative più strutturate che consentano una gestione fiscale più efficiente delle spese comuni.
Conclusioni
La risposta n. 189/2025 dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un importante chiarimento per tutti i professionisti che condividono spazi e servizi dopo lo scioglimento di rapporti associativi. La distinzione tra semplici rimborsi e addebiti analitici è fondamentale per determinare il corretto trattamento IVA delle operazioni.
L’approccio dell’amministrazione finanziaria dimostra attenzione alle esigenze pratiche dei professionisti, fornendo criteri chiari per la gestione fiscale di situazioni complesse ma sempre più frequenti nel mondo delle professioni moderne.
Per i professionisti che si trovano in situazioni analoghe, la raccomandazione è di strutturare adeguatamente gli accordi di condivisione e di consultare esperti fiscali per garantire la piena conformità normativa e ottimizzare la gestione tributaria delle spese comuni.

