Rimborsi Iva, addio alla carta. Richiesta solo in dichiarazione

Dal 2011 l’istanza per recuperare l’imposta versata in più viaggia con il quadro VR. Anche nel modello base
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio, sono stati approvati i modelli da presentare ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Iva/2011 – Iva Base/2011 – Iva 26 LP/2011 – Iva 74 bis).
 
Le maggiori novità riguardano sicuramente i modelli di dichiarazione annuale Iva/2011 e Iva Base/2001, all’interno dei quali è stato inserito il quadro VR, con conseguente previsione di nuove modalità per la richiesta del rimborso relativo al periodo d’imposta 2010.
 
Con la dichiarazione IVA/2011 trova compimento, quindi, quanto previsto dall’articolo 10 del Dl 78/2009 circa le diverse modalità di richiesta del rimborso Iva annuale, modalità che per motivi procedurali non hanno potuto essere attuate nell’anno d’imposta appena trascorso, nel corso del quale, invece, hanno visto la luce le nuove procedure per l’utilizzo in compensazione dei crediti annuali eccedenti i 10mila euro (obbligo di presentazione anticipata della dichiarazione Iva, svincolata dal modello Unico) ed eccedenti i 15.000 euro (obbligo del visto di conformità).
 
Nella nuova formulazione della dichiarazione Iva/2011 il modello VR diventa quadro della dichiarazione stessa, semplificato rispetto al modello in uso, considerato che parte dei dati sono già presenti in altri quadri.
Inoltre, il quadro VR è stato inserito anche nel modello Iva Base/2011, prevedendo dunque la possibilità di svincolarlo dalla dichiarazione modello Unico/2011.
 
A differenza del modello Iva/2011, il modello base – stante la volontà di semplificazione della compilazione per una platea di contribuenti che nel corso dell’anno hanno svolto la propria attività determinando l’imposta secondo le regole generali dell’Iva – non può tuttavia essere utilizzato da:
  • i soggetti non residenti che hanno stabilito sul territorio nazionale una stabile organizzazione o si avvalgono di un rappresentante fiscale o si siano identificati direttamente
  • le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi
  • i soggetti tenuti a utilizzare il modello F24 auto Ue
  • i curatori fallimentari e i commissari liquidatori in presenza di procedure concorsuali
  • le società che partecipano all’Iva di gruppo.
 
Nel rinnovato quadro VR andranno indicati i seguenti dati:
 
VR1 – Casella 1: importo chiesto a rimborso
           Casella 2: importo da liquidare mediante procedura semplificata
Nella casella due va indicata la quota del rimborso per cui ci si vuole avvalere della liquidazione diretta da parte dell’Agente della riscossione, tenendo presente che l’importo liquidato in tale modo va a fare cumulo con le compensazioni sia annuali che infrannuali (risoluzione 218/2003) fino al limite massimo previsto di 516.456,90 euro (articolo 34, della legge 388/2000).
Tale campo non va quindi compilato per le somme eccedenti tale importo e nelle ipotesi di richieste di rimborso in caso di cessata attività e in presenza di procedure concorsuali, tipologie che devono essere trattate esclusivamente dai competenti uffici territoriali (circolare 84/1998)
 
VR2 – Causali del rimborso
Al riguardo occorre precisare che nel modello base non sono presenti tutti i presupposti di cui all’articolo 30 del Dpr 633/1972. E’ prevista la possibilità di richiesta di rimborso in presenza di:
  1. Cessata attività – articolo 30, comma 2
  2. Aliquota media – articolo 30, comma 3, lettera a)
  3. Operazioni non imponibili – articolo 30, comma 3, lettera b)
  4. Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerca – articolo 30, comma 3, lettera c).
Restano invariati i presupposti ex articolo 30 del Dpr 633/1972 nel quadro VR del modello Iva/2011
 
VR3 e VR4 – le eccedenze detraibili per i due periodi d’imposta precedenti al fine di accedere al presupposto della minore eccedenza detraibile del triennio
 
VR5 – le eccedenze di credito non trasferibili al gruppo Iva, per le controllate che entrano a far parte per il primo anno nella liquidazione Iva di gruppo. Il rigo non è ovviamente presente nel modello Iva Base, stante la limitazione nell’utilizzo dello stesso.
 
E’ prevista la barratura di caselle per i contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso (VR6), per i contribuenti subappaltatori (VR7) e l’attestazione delle società ed enti operativi (VR8).
Infine, è possibile indicare l’importo del rimborso da erogare senza produzione della garanzia per i contribuenti virtuosi (VR9).
 
Il quadro VR non deve essere compilato dalla controllante per l’Iva di gruppo, in quanto le modalità per la richiesta di rimborso vanno inserite nel prospetto riepilogativo Iva 26 PR/2011.
Per le società partecipanti all’Iva di gruppo, permane l’obbligo di presentare il modello Iva 26 LP/2011 – corredato da prospetto Iva 26 PR/2011 e le garanzie per i crediti compensati – al competente Agente della riscossione, anche in assenza di richiesta di rimborso.
 
Come per le compensazioni, i soggetti che intendono chiedere il rimborso del credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale possono presentare la dichiarazione Iva svincolata dal modello Unico (articolo 3, comma 1, del Dpr 322/1998), e il rimborso potrà essere liquidato ed erogato solo successivamente alla presentazione della dichiarazione stessa, la cui data di trasmissione costituirà elemento per l’assegnazione del cronologico, come avviene già per i modelli Iva TR.
 
L’inserimento del quadro VR all’interno della dichiarazione, oltre a facilitare il controllo di alcuni dei presupposti necessari per accedere al rimborso, eliminerà del tutto le problematiche connesse alla richiesta di rimborso presente nella dichiarazione al quadro RX e la mancata presentazione, da parte di alcuni contribuenti, del modello VR al competente Agente della riscossione, dimenticanza che ha instaurato un certa quantità di contenzioso.
 
Le dichiarazioni possono essere presentate, anche in via autonoma, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2011. Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono considerate tardive ma valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Le dichiarazioni prodotte con un ritardo superiore ai 90 giorni sono considerate omesse e, pertanto, non possono dar luogo alla liquidazione dell’eventuale rimborso richiesto.
 
Permangono gli obblighi previsti dall’articolo 10 del Dl 78/2009 in presenza di volontà del contribuente di procedere alla compensazione “esterna” del credito, ossia:
  • i contribuenti che intendono compensare crediti Iva per importi superiori a 10mila euro hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione prima dell’utilizzo dell’eccedenza a credito e la compensazione potrà essere effettuata partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito stesso
  • i contribuenti che intendono compensare crediti Iva per importi superiori a 15mila euro annui hanno l’obbligo di chiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Dlgs 241/1997 o, in alternativa, la sottoscrizione dell’organo di controllo contabile (circolari 57/2009 e 1/2010).
  • Fonte : IlFiscoOggi

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