Regole di comunicazione e notificazione degli atti tributari

L’articolo 16 del decreto legislativo 546/1992 detta le regole circa le comunicazioni e le notificazioni nel processo tributario.

Quanto alle notificazioni – istituto di fondamentale importanza nell’ambito del processo, in quanto garanzia del corretto instaurarsi e svolgersi del contraddittorio e presidio delle esigenze di conoscibilità dei vari atti del giudizio – il comma 2 rinvia, innanzitutto, alle disposizioni di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal successivo articolo 17 (che riguarda il luogo in cui devono essere effettuate le notificazioni del contenzioso tributario).
Oggetto del presente approfondimento sono, peraltro, le peculiari modalità di notificazione di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 16 e, specificamente, la notificazione a mezzo del servizio postale e quella – riservata all’ente impositore – effettuata tramite messo speciale autorizzato.
Utili spunti interpretativi sulle fattispecie che si esaminano sono rinvenibili nelle circolari n. 98/E e n. 291/E, entrambe del 1996.

Notificazione “diretta” a mezzo del servizio postale

Tutte le parti del giudizio, in base al comma 3 dell’articolo 16 del Dlgs 546/1992, possono procedere alle notificazioni “direttamente a mezzo del servizio postale”.
Trattasi di una modalità assai semplificata di notifica che viene effettuata,senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario o di altro agente notificatore (e, perciò, “diretta”), mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento (v. Cassazione 17723/2006 e 3896/2008), sul quale – per motivi di tutela della riservatezza – “non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto…” .
La forma di notifica in esame trova ampia applicazione nel processo tributario.
In particolare, a seguito della recente modifica – ad opera dell’articolo 3 del Dl 40/2010 – dell’articolo 38, comma 2, del Dlgs 546/1992, tale modalità (in precedenza preclusa, essendo obbligatorio avvalersi dell’ufficiale giudiziario) è, dal 26 marzo 2010, consentita anche per la notificazione delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, ancorché già depositate alla predetta data (come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 37/E dello scorso 21 giugno).
Di contro, poiché l’articolo 62, comma 2, del Dlgs 546/1992, stabilisce che “Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le regole dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto”, la notificazione “diretta” a mezzo posta non è ammessa nel giudizio di legittimità, in quanto non prevista dal codice di procedura civile (Cassazione 3566/2005, 8465/2005, 11620/2009).
Come detto in precedenza, la notificazione degli atti del processo tributario eseguita direttamente a mezzo del servizio postale deve essere effettuata “mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento…”.
Ma cosa accade laddove, in luogo del plico, l’atto venga spedito in busta chiusa?
Ebbene, in merito alle ipotesi in cui dovesse verificarsi una situazione del genere, il giudice di legittimità ha avuto modo di fornire alcune indicazioni, stabilendo in particolare che:
  1. il vizio della notificazione eseguita in busta anziché in plico è sanato, ex articolo 156, terzo comma, cpc, nel caso in cui il destinatario dell’atto si sia costituito in giudizio e abbia svolto le sue difese (Cassazione 17702/2004, 333/2005, 3562/2005), senza contestare il contenuto della busta ricevuta
  2. l’impiego della busta chiusa in luogo del plico, laddove l’atto venga ricevuto dal destinatario che tuttavia non si sia costituito in giudizio, rende nulla la notificazione con la conseguenza che il giudice adito deve disporne la rinnovazione ai sensi dell’articolo 291 cpc; l’eventuale sentenza emessa senza che sia stato disposto il rinnovo della notifica è affetta da nullità (Cassazione 8846/2010)
  3. nel caso di utilizzo della busta il cui contenuto non sia contestato, la tempestività dell’invio è valutata con riguardo alla data di spedizione (Cassazione 333/2005 e 918/2006; di contro, Cassazione 27067/2006 ha ritenuto che, in caso di utilizzo della busta in luogo del plico, per valutare la tempestività dell’invio non può farsi riferimento alla data di spedizione bensì soltanto a quella di ricezione).
A seguito della notificazione di un atto del processo tributario a mezzo del servizio postale, è necessario, per dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio, depositare presso la Commissione tributaria la copia dell’avviso di ricevimento del plico raccomandato.
Tradizionalmente, la Suprema corte aveva espresso l’avviso che la mancata produzione dell’avviso in questione equivalesse a inesistenza (ovvero il vizio più grave, assolutamente insanabile) della notificazione (ex pluribus, Cassazione 17541/2007, 8931/2005).
A seguito della sentenza 627/2008 a sezioni unite, tale impostazione è stata abbandonata, in favore di una soluzione meno radicale e più sensibile alle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale.
La sentenza 627/2008 – nonché le successive 2520 e 3006, anch’esse del 2008 e anch’esse decise a sezioni unite – hanno quindi fissato i principi di diritto che si riassumono a seguire :
  • la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato non è elemento costitutivo (quindi requisito di esistenza) della notificazione postale, ma è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio
  • in difetto di produzione dell’avviso di ricevimento e in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato, il notificante ha la possibilità di chiedere al giudice di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi non essergli stato restituito, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, a norma dell’articolo 6 della legge 890/1982.
Queste regole, in principio elaborate con riguardo alla notifica a mezzo del servizio postale eseguita dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’articolo 149 cpc, sono state in seguito ritenute valide anche in relazione alle notifiche a mezzo posta a cura diretta della parte, previste dall’articolo 16 del Dlgs 546/1992 (Cassazione 9769/2008, 2780/2009).
Quanto al momento ultimo entro il quale, nel processo tributario, l’avviso di ricevimento dell’atto di impugnazione notificato a mezzo del servizio postale deve essere prodotto in giudizio, a fronte di una pronuncia (Cassazione 3006/2008) che ha ritenuto applicabile il termine di venti giorni liberi prima della data di trattazione, fissato dal comma 1 dell’articolo 32 del Dlgs 546/1992 per il deposito dei documenti, in altre sentenze (Cassazione 25458/2008, 2780/2009, 17793/2009) è stato espresso che il deposito dell’avviso in questione può essere effettuato fino all’udienza di trattazione della causa.
Per motivi di cautela, appare preferibile seguire il primo indirizzo, ancorché minoritario, provvedendo al deposito dell’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica entro il termine di venti giorni liberi prima della data di trattazione.
Notificazioni eseguite tramite messo “autorizzato”
Il comma 4 dell’articolo 16 del Dlgs 546/1992 consente all’ufficio (non alla parte privata, quindi) di provvedere alle notificazioni degli atti del processo tributario anche tramite “messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria con l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 2”.
Anche questa modalità di notifica trova un ampio ambito applicativo.
In particolare – accogliendo l’interpretazione di cui alla circolare 291/1996 – la giurisprudenza della Suprema corte ha ormai definitivamente chiarito che l’ufficio può avvalersi del proprio messo speciale anche per la notificazione dell’atto di appello (Cassazione 8465/2005, 13461/2007, 3001/2008, 16267/2009, 11206/2010).
La sentenza 8976/2007 ha però precisato che la competenza dei messi speciali dell’ufficio a effettuare le notificazioni degli atti del processo tributario non opera “nell’ambito del procedimento per cassazione” (analogamente, Cassazione 21516/2005).
Sul punto, deve peraltro darsi conto di altra pronuncia in cui, a fronte di un ricorso per cassazione notificato mediante messo speciale, la Suprema corte ha ritenuto che una tale notifica non è inesistente, ma piuttosto affetta da nullità, con conseguente sanabilità con effetto ex tunc, per l’avvenuto raggiungimento dello scopo laddove la parte intimata si sia comunque costituita in giudizio (Cassazione 18291/2004).
Da notare che, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 38 del Dlgs 546/1992 dal Dl 40/2010, l’ufficio, a far data dal 26 marzo 2010, può avvalersi del proprio messo autorizzato anche per la notificazione delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (v. al riguardo, il punto 2.1 della circolare 37/2010).
Quanto alla procedura, va rilevato che il messo speciale autorizzato esegue le notificazioni attenendosi alle disposizioni di cui agli articoli 137 e seguenti cpc, vale a dire le stesse norme cui soggiace la notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario.
Al riguardo, è stato osservato che, qualora l’ufficio notifichi l’atto di gravame avvalendosi del proprio messo speciale, per la regolarità della costituzione in giudizio occorre il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria regionale, entro trenta giorni dalla notifica, dell’originale dell’atto notificato, ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 22, comma 1, del Dlgs 546/1992 (Cassazione 7033/2002).
Sul punto, occorre peraltro tener conto dell’orientamento secondo il quale il dettato normativo appena richiamato risulta sostanzialmente osservato quando l’appellante, costituendosi davanti alla Commissione regionale, abbia depositato l’atto dell’appello – più precisamente, l’esemplare di questo restituitogli dall’ufficiale giudiziario all’esito del perfezionamento del procedimento notificatorio con la relazione certificante la regolarità della vocatio in ius della parte appellata – in fotocopia integrale, della quale non sia mai stata messa in dubbio la perfetta conformità all’originale (Cassazione 18088/2004, 10771/2006).
L’onere di depositare in segreteria l’originale del ricorso deve essere assolto anche nell’ipotesi in cui il messo speciale, ai sensi dell’articolo 149 cpc, effettua la notifica a mezzo del servizio postale, considerato che, in tale evenienza, si applicano le regole del codice di procedura civile e quelle di cui alla legge 890/1982.
Quindi, occorre distinguere le ipotesi in cui per la notifica dell’atto ci si avvale “direttamente” (senza l’intermediazione di un agente notificatore) del sistema postale ai sensi del comma 3 dell’articolo 16 del Dlgs 546/1992 – nel qual caso, per la ritualità della costituzione in giudizio, è sufficiente il deposito, presso la segreteria della Commissione tributaria regionale, di “copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale” (articolo 22, comma 1, Dlgs 546/1992) – da quella in cui sia l’agente notificatore a utilizzare la notificazione a mezzo del servizio postale. In quest’ultimo caso, infatti, si richiede il deposito in segreteria dell’originale del ricorso, fatto salvo quanto chiarito dalla giurisprudenza di cui si è dato conto innanzi.
 
Fonte: Massimo Cancedda da nuovofiscooggi.it
 
 

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