Regime Forfettario e Trasferimento all’Estero: Quando la Decadenza Non è Immediata

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’iscrizione all’AIRE non comporta l’uscita istantanea dal regime agevolato. Una buona notizia per i professionisti che si trasferiscono all’estero.

Il regime forfetario continua a essere uno degli strumenti fiscali più apprezzati dai professionisti e dalle piccole imprese italiane. Tuttavia, quando si parla di trasferimenti all’estero, molti contribuenti si trovano in difficoltà nel comprendere le tempistiche e le modalità di uscita dal regime agevolato. La risposta n. 149 del 9 giugno 2025 dell’Agenzia delle Entrate fa finalmente chiarezza su una questione che ha generato non pochi dubbi.

Il Caso dell’Ingegnere: Un Esempio Concreto

La vicenda che ha portato al chiarimento dell’Agenzia riguarda un ingegnere che ha beneficiato del regime forfetario e che si è trovato iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) dal 15 maggio 2024. La particolarità del caso sta nel fatto che il professionista è venuto a conoscenza dell’iscrizione solo nel febbraio 2025, sollevando interrogativi sulla validità delle fatture emesse durante tutto il 2024 senza applicazione di IVA e ritenuta d’acconto.

Questa situazione non è rara: spesso i trasferimenti di residenza all’estero comportano procedure burocratiche complesse e tempistiche non sempre prevedibili. Il timore di molti professionisti è quello di trovarsi costretti a rettificare fatture già emesse, con tutte le complicazioni amministrative e fiscali che ne deriverebbero.

I Requisiti del Regime Forfettario: Un Ripasso Necessario

Per comprendere appieno la portata del chiarimento, è importante ricordare i requisiti fondamentali per accedere al regime forfetario. I contribuenti devono aver conseguito nell’anno precedente ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro e aver sostenuto spese per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori non superiori a 20.000 euro.

Tra le cause ostative figura proprio la non residenza fiscale in Italia, con l’eccezione per i residenti in Stati UE o aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.

La Regola Generale: Decadenza dall’Anno Successivo

Il principio fondamentale chiarito dall’Agenzia delle Entrate è che la cessazione dal regime forfetario avviene ordinariamente dall’anno successivo al verificarsi dell’evento che determina la perdita dei requisiti. Questo significa che il trasferimento di residenza all’estero non comporta un’uscita immediata dal regime agevolato.

L’unica eccezione a questa regola riguarda il superamento del limite di ricavi e compensi di 100.000 euro. In questo caso specifico, la decadenza è immediata e scatta dall’anno stesso in cui viene superata la soglia, con l’obbligo di applicare l’IVA a partire dalle operazioni che comportano il superamento del limite.

Implicazioni Pratiche per i Contribuenti

Questa interpretazione ha risvolti pratici molto importanti. Nel caso dell’ingegnere, l’iscrizione all’AIRE dal 15 maggio 2024 non ha comportato la necessità di correggere le fatture emesse durante il 2024. Il professionista può continuare a beneficiare del regime forfetario per tutto l’anno, con l’uscita dal regime che scatterà solo dal 2025.

Questo approccio garantisce maggiore stabilità e prevedibilità per i contribuenti che si trovano ad affrontare cambi di residenza, evitando complicazioni amministrative e potenziali contenziosi con i clienti per fatture da rettificare.

Un Sistema Fiscale più Flessibile

La posizione dell’Agenzia delle Entrate riflette un approccio più pragmatico nella gestione delle transizioni fiscali. Riconoscendo che i cambiamenti di residenza spesso coinvolgono procedure complesse e tempistiche non sempre controllabili dal contribuente, il sistema fiscale dimostra una flessibilità che tutela sia le ragioni dell’erario sia quelle dei contribuenti.

Questa interpretazione è particolarmente rilevante in un’epoca di crescente mobilità internazionale, dove professionisti e imprese si trovano sempre più spesso a operare in contesti transfrontalieri.

Considerazioni per il Futuro

Per i professionisti che stanno valutando un trasferimento all’estero, questo chiarimento rappresenta un elemento di certezza importante nella pianificazione fiscale. Sapere che l’uscita dal regime forfetario non sarà immediata permette di programmare con maggiore serenità la transizione, senza il timore di dover affrontare rettifiche immediate di fatturazione.

Tuttavia, è fondamentale ricordare che dal primo gennaio dell’anno successivo al trasferimento sarà necessario adeguarsi al regime fiscale ordinario, con tutti gli adempimenti che ne conseguono.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate conferma ancora una volta l’importanza di una corretta interpretazione delle norme fiscali e la necessità di rivolgersi agli organi competenti per ottenere chiarimenti in situazioni di incertezza. Un approccio che, in questo caso, ha portato a una soluzione equilibrata e favorevole ai contribuenti.