Prorogate le scadenze per i contribuenti soggetti agli studi di settore

Aggiornata l’agenda fiscale per tutti i contribuenti, persone fisiche e non, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ogni studio, dal relativo decreto di approvazione.

Il fisco aspetta ancora
Un Dpcm di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comunicato Mef del 13 giugno) rinvia, infatti, all’8 luglio il termine per versare le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dalla dichiarazione unificata annuale. Bypassata, quindi, anche nel 2013, la scadenza ordinaria del 16 giugno che quest’anno, cadendo di domenica, era slittata automaticamente al 17 giugno.

Nuovo appuntamento a largo raggio
In particolare, possono beneficiare del nuovo termine, oltre ai contribuenti per i quali sono previsti gli studi di settore, anche quelli che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza (articoli 5, 115 e 116 del Tuir) e coloro che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi” – articolo 27 del Dl n. 98/2011).

C’è tempo fino all’8 luglio
I contribuenti destinatari della proroga possono, dunque, effettuare entro l’8 luglio, senza alcuna maggiorazione, tutti i versamenti che, discendendo da Unico, erano in programma per il 17 giugno. Quindi, non solo le imposte sui redditi (Irpef e Ires), ma anche, ad esempio, l’imposta sostituiva sui canoni abitativi (“cedolare secca”) e le nuove Ivie e Ivafe, dovute, rispettivamente, sul valore degli immobili situati all’estero e sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.

Fino al 20 agosto, con maggiorazione
Chi decide di effettuare il pagamento tra il 9 luglio e il 20 agosto 2013, usufruendo quindi anche della “pausa” estiva prevista per i versamenti con scadenza compresa tra l’1 e il 20 agosto, dovrà aggiungere agli importi dovuti lo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (articolo 12, comma 5, Dlgs 241/1997).

Fonte: nuovofiscooggi.it

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