Per l’omissione della fattura scatta la sospensione dall’Albo

Con la manovra di ferragosto il legislatore ha esteso alle libere professioni le misure di verifica e antievasione già in vigore per gli esercenti attività commerciali.
Il professionista che non rilascia il documento di certificazione dei corrispettivi ai propri clienti viene sospeso dall’Albo o Ordine. La sospensione può durare da tre giorni a un mese. E’ quanto prevede l’articolo 2 del Dl 138/2011, che interviene ad apportare correttivi, questa volta in materia di sanzioni accessorie per violazioni alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
In tal modo, vengono estese alle libere professioni le misure di verifica e antievasione già in vigore per gli esercenti attività commerciali.
 
La nuova sanzione
In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale, in particolare della crisi finanziaria di alcuni Paesi della zona euro (tra cui l’Italia) e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, il Dl 138/2011 è intervenuto, tra l’altro, in materia di entrate, provvedendo all’inserimento dei commi 2-sexies e 2-septies, nell’articolo 12 del decreto che disciplina le sanzioni tributarie non penali (Dlgs 471/1997). La modifica è arrivata grazie alle disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 5, della manovra di ferragosto (Dl 138/2001). In sostanza, la norma rinnovata prevede che, a decorrere dal 13 agosto 2011, qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in Albi ovvero a Ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, sia disposta dall’Amministrazione finanziaria “in ogni caso” la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’Albo o all’Ordine per un periodo da tre giorni a un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi.
 
Per rendere più efficace la disposizione, è previsto che il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo, e ciò in deroga all’articolo 19, ultimo comma, del Dlgs 472/1997, secondo cui le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.
Siccome il provvedimento è immediatamente esecutivo, gli atti di sospensione sono comunicati all’Ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell’Albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet.
L’irrogazione della sanzione e, quindi, la sospensione dell’attività, è demandata alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, in relazione al domicilio fiscale del contribuente. In tal caso, gli atti inerenti la sanzione accessoria devono essere notificati all’Albo o all’Ordine, oltreché naturalmente all’interessato, nel termine di sei mesi dalla contestazione dell’ultima violazione. Questa incombenza è prevista a pena di decadenza.
 
Nel caso in cui tali violazioni siano commesse nell’esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria, di cui al nuovo comma 2-septies dell’articolo 12 del Dlgs 471/1997, è disposta nei confronti di tutti gli associati.
 
Alle nuove disposizioni sono interessati i lavoratori autonomi che, a differenza delle imprese, non rilasciano ricevuta o scontrino fiscale, ma emettono regolare fattura all’atto dell’effettuazione della prestazione.
Ciò vuol dire che, mentre per gli esercenti attività commerciali è più facile constatare con immediatezza la mancata emissione dello scontrino e/o della ricevuta fiscale (l’ipotesi usuale è quella del cliente che al controllo viene trovato senza il documento nelle vicinanze dell’esercizio in cui si svolge l’attività), per i professionisti la violazione può essere contestata solo in caso di verifica fiscale e, quindi, anche a distanza di qualche tempo da quando la violazione è stata commessa.
 
Osservazioni
Il legislatore, con la descritta sanzione contenuta nella manovra di ferragosto, ha di fatto esteso ai professionisti le misure finora applicate ai commercianti al minuto che omettono “reiteratamente” il rilascio degli scontrini fiscali; per loro, però, non sussistendo il requisito della licenza per l’esercizio dell’attività, bensì quello dell’iscrizione all’Albo o all’Ordine, è stata prevista la sospensione di quest’ultima.
La sospensione aveva, infatti, avuto origine nel contesto della normativa in materia di emissione di scontrini e ricevute fiscali. Solo in occasione della riforma delle sanzioni tributarie non penali del 1997, è stata inclusa, più che altro per ragioni di organicità, nel Dlgs 472/1997, ma sempre comunque riferita ai contribuenti obbligati all’emissione di scontrini e ricevute fiscali.
 
Trattandosi di un provvedimento così grave, che scatta a seguito della constatazione palese dell’omissione del documento fiscale, la sua decorrenza ha effetto ex nunc. Ciò in quanto, ai sensi dell’articolo 3 del Dlgs 472/1997, le norme sanzionatorie non possono avere effetto retroattivo, quindi la sanzione accessoria sarà applicabile solo ove le quattro violazioni siano tutte state commesse a partire dalla data di entrata in vigore del Dl 138, ossia dal 13 agosto 2011.
 
Occorre poi ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 150/2007, in riferimento alla chiusura dei locali commerciali, ha chiarito che l’effetto di impedire l’irrogazione delle sanzioni accessorie a seguito dell’intervenuta definizione agevolata di cui all’articolo 16 del Dlgs 472/1997, ossia dell’atto di contestazione, non può operare per la sanzione in argomento, atteso che quest’ultima gode di una disciplina speciale rispetto alla norma generale. Negli stessi termini si è espressa la giurisprudenza di legittimità (cfr, Cassazione, sentenze 14669/2010 e 2439/2007).
 
Si ricorda, infine, che avverso il provvedimento di sospensione emesso ai sensi dell’articolo 12, comma 2-sexies, Dlgs 471/1997, è ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente.
Fonte : IlFiscoOggi

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