Per le richieste di rimborso da IRAP istanze rinviate a settembre

Il 14 settembre 2009 è la nuova data da segnare in agenda per l’appuntamento con la presentazione delle istanze di rimborso Irpef/Ires concernenti la disposizione contenuta nell’articolo 6 del Dl 185/2008 (decreto"anticrisi"). È, infatti, in dirittura di arrivo il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate che di fatto sposta di tre mesi la data di attivazione della procedura per l’invio delle domande, inizialmente programmata per venerdì 12 giugno (vedi provvedimento del 4 giugno 2009).

Come noto, il decreto legge 185/2008 ha introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, la parziale deducibilità – nella misura forfetaria del 10% dell’imposta versata nel periodo di riferimento – del tributo regionale ai fini delle imposte sui redditi, prevedendo la possibilità di avvalersene anche per i periodi d’imposta precedenti attraverso la rideterminazione della base imponibile Ires/Irpef.

La deduzione spetta esclusivamente se sono state sostenute spese per lavoro dipendente e assimilato o interessi passivi e oneri assimilati non ammessi in deduzione in sede di determinazione della base imponibile Irap. Pertanto, se nei periodi di imposta cui si riferisce il versamento, a saldo o in acconto, non hanno concorso al valore della produzione costi per il personale o per interessi passivi, lo stesso non rileva nel calcolo dell’importo deducibile dal reddito.

Lo slittamento in arrivo accoglie le richieste formulate dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di categoria per avere il tempo sufficiente a predisporre le istanze, evitando la concomitanza con altre scadenze fiscali.

Il nuovo click-day è dunque fissato al 14 settembre 2009.
Per le istanze i cui termini di presentazione scadono tra il 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto legge 185/2008) e il 13 novembre 2009, le richieste potranno essere presentate fino al 13 novembre 2009, vale a dire entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura.
Per le altre istanze, i cui termini di presentazione scadono dopo il 13 novembre 2009, andrà rispettato l’ordinario termine di 48 mesi previsto – dall’articolo 38 del Dpr 602/1973 – per i rimborsi dei versamenti diretti.

 
Fonte: nuovofiscooggi.it
 
 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *