Non sempre è obbligatorio il modello EAS per modifiche organizzative

A certe condizioni, non è necessario presentare un nuovo modello Eas per comunicare che è cambiato il rappresentante legale o che sono mutati alcuni dati relativi all’organizzazione.
E’ questa la precisazione della risoluzione n. 125/E del 6 dicembre, che chiarisce alcuni dubbi riguardanti l’obbligo introdotto dall’articolo 30 del Dl 185/2008.

La norma stabilisce che gli enti associativi non commerciali (non profit, organizzazioni di volontariato, società sportive dilettantistiche, eccetera) per fruire delle agevolazioni tributarie loro riservate (non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi – articolo 148 del Tuir e articolo 4 del Dpr 633/1972), devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, compilando il modello Eas, un modello creato ad hoc per consentire all’Amministrazione finanziaria di effettuare gli opportuni controlli e accertare la reale sussistenza dei requisiti che danno il via libera al trattamento fiscale di favore riservato a quei determinati settori.
La norma chiede anche di inoltrare una nuova comunicazione, in caso cambino i dati già trasmessi, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione: ma ci sono delle eccezioni.

Con la risoluzione odierna, l’Agenzia delle Entrate esonera, appunto, le organizzazioni dall’invio di un nuovo modello Eas nell’ipotesi in cui siano cambiati i dati identificativi del rappresentante legale o dell’associazione stessa e tali modifiche siano state già comunicate attraverso i quadri B (Soggetto d’imposta) e C (Rappresentante) dei modelli:
– AA5/6 per i soggetti non titolari di partita Iva
– AA7/10 per i soggetti titolari di partita Iva.
Si tratta, infatti, sottolinea il documento di prassi, di informazioni già note all’Amministrazione, perché i contribuenti diversi dalle persone fisiche, titolari o non di partita Iva, sono tenuti a comunicare tali variazioni, con i modelli AA5/6 o AA7/10, agli uffici finanziari. I modelli possono essere presentati direttamente, o mediante raccomandata, a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, oppure telematicamente dagli interessati o servendosi di un intermediario autorizzato.

In questi casi, quindi, gli enti non sono tenuti a presentare un Eas aggiornato con le modifiche, entro il 31 marzo.

Le organizzazioni tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese o alla denuncia al Repertorio delle notizie economiche e amministrative, precisa infine la risoluzione, devono segnalare le variazioni trasmettendo al Registro delle imprese la Comunicazione unica, che contiene anche il modello AA7/10, per via telematica o su supporto informatico.

 
Fonte: Anna Maria Badiali da nuovofiscooggi.it
 
 

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