Nessun limite all’esproprio se il terzo è solo locatario

Con sentenza 31 agosto 2011, la 17876, la Corte di cassazione ha stabilito che non è legittimato all’opposizione di terzo all’esecuzione (ex articolo 619 del codice di  procedura civile), l’affittuario di una azienda che comprenda i beni mobili oggetto della procedura espropriativa.
 
Il fatto
Il caso trattato dalla sentenza 17876 riguarda una società in nome collettivo che aveva affittato l’azienda. Poco dopo i beni della società erano divenuti oggetto di un’esecuzione mobiliare da parte dell’esattore (per iscrizione a ruolo di imposte e contributi non pagati dal proprietario dei beni affittati). L’impresa affittuaria, una srl, si era però opposta – quale terzo – alla procedura esecutiva. In tribunale, tale procedura veniva sospesa e l’opposizione dell’affittuaria accolta. Il primo giudice interpretava, quindi, in modo estensivo l’articolo 619 c.p.c. che legittima solo il proprietario dei beni a opporsi all’esecuzione esattoriale.
 
Avverso la decisione del tribunale l’Agente della riscossione presenta ricorso per Cassazione, per violazione del più volte richiamato articolo 619, in quanto l’affittuaria d’azienda non sarebbe legittimata all’opposizione all’esecuzione di terzo, trattandosi di un mero soggetto affittuario dei beni oggetto di esecuzione mobiliare, non titolare, pertanto, di un diritto di  proprietà o altro diritto reale.
 
L’opposizione di terzo
Innanzitutto va ricordato che l’opposizione di terzo (articolo 404 c.p.c.) è un mezzo di impugnazione straordinario, nel senso che può essere proposto avverso provvedimenti ormai passati in giudicato, e si articola in due tipologie distinte:
 
1. opposizione di terzo ordinaria (articolo 404, comma 1 c.p.c.)
2. opposizione di terzo revocatoria (articolo 404, comma 2 c.p.c.).
 
La prima consente al terzo di proporre opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, pronunciata tra altre persone, quando questa pregiudica i suoi diritti. Il terzo che ha l’interesse ad agire è colui che nel giudizio pregresso avrebbe potuto intervenire, o in via principale o in via litisconsortile. Con l’impugnazione in esame, al fine di evitare il pregiudizio che gli deriverebbe dall’esecuzione forzata del provvedimento, il terzo chiede che sia fatta valere la non estensione degli effetti della sentenza opposta nei suoi confronti, e in conseguenza quindi chiede che sia rinnovato il giudizio con la sua partecipazione attiva.
 
Con l’opposizione di terzo revocatoria gli aventi causa o i creditori di una delle parti di un processo ormai terminato possono fare opposizione alla sentenza (resa tra le suddette parti), quando questa è l’effetto di dolo o collusione a loro danno. 
 
Motivi della decisione
Con la sentenza 17876/2011, la Suprema corte accoglie il  ricorso e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione di terzo agli atti esecutivi della riscossione tributaria attivata dalla srl avverso l’esecuzione mobiliare esattoriale intentata in danno della snc, con la conseguente conclusione che non è legittimato all’opposizione di terzo all’esecuzione, di cui all’articolo 619 del codice di  procedura civile, l’affittuario di un’azienda che comprenda i beni mobili oggetto della procedura espropriativa.
 
Ciò in quanto i contratti di locazione e comodato non sono, ad avviso della Corte, “titoli giuridicamente idonei a legittimare il diritto allegato dal terzo”. Per tali contratti la tutela “è meramente obbligatoria” e può essere invocata esclusivamente nei confronti del dante causa, con le opportune azioni concesse appunto per la limitazione, la compressione, la soppressione delle possibilità di godimento del bene oggetto dell’obbligazione pattiziamente assunta.
 
E’ stato, infatti, deciso che l’opposizione del terzo all’esecuzione può essere proposta non solo da chi pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, ma anche da chi si asserisca titolare di un diritto di credito che, potendo essere soddisfatto direttamente sulla cosa oggetto dell’esecuzione, possa prevalere su quello che il creditore ha sui beni medesimi (Cassazione, sentenza 3896/1968).
 
Si ricorda, poi, che l’attuale articolo 63, del Dpr 602/1973, dispone, in materia di espropriazione mobiliare, che l’ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati nel precedente articolo 58, comma 3 (coniuge, parenti e affini fino al terzo grado), in virtù di titolo avente data anteriore all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo – in precedenza, l’istituto era regolato dall’articolo 65 dello stesso decreto che, nella sostanza, conteneva una previsione analoga a quella sopra esposta, anche se si riferiva indistintamente “ai beni pignorabili” (cfr Cassazione, sentenza 10961/2010).
Fonte : IlFiscoOggi

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