Modello 730/2009, terza chance per accedere al bonus straordinario

Bonus famiglia, il 730/2009 offre un’ultima possibilità. Viene inaugurata una terza e più consona via per la richiesta dell’agevolazione per i nuclei familiari a basso reddito prevista dall’articolo 1 della manovra anticrisi (Dl 185/2008).

In effetti, il contribuente che ne abbia i requisiti può chiedere di fruire del bonus straordinario in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, a condizione che, per la richiesta del beneficio, lo stesso o altri componenti del nucleo non abbiano già prodotto l’istanza né al datore di lavoro, o ente pensionistico, né all’agenzia delle Entrate.

Naturalmente il modello 730 rappresenta la sede più congeniale, considerato che dal beneficio sono esclusi i soggetti titolari di partita Iva e che il ragguaglio della situazione familiare ed economica è per così dire contestuale.

Dal punto di vista operativo, il dichiarante deve compilare la colonna 8 – "Reddito complessivo" – del prospetto "Coniuge e familiari a carico", nonché il successivo quadro R – "Richiesta Bonus Straordinario". La compilazione non comporta particolari problemi, anche se una piccola attenzione va riservata all’eventuale presenza dei coniugi nello stato di famiglia. Per fruire del beneficio, infatti, il reddito del coniuge va indicato anche nel caso in cui lo stesso non sia fiscalmente a carico. Solo nell’ipotesi di dichiarazione presentata in forma congiunta il reddito complessivo del coniuge dichiarante non deve essere indicato, in quanto lo stesso verrà determinato dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.

La compilazione del quadro R
È importante ricordare che il beneficio, se spettante, viene riconosciuto a un solo componente del nucleo familiare e, pertanto, non può essere chiesto da più appartenenti al medesimo nucleo.
In ragione di ciò, nel caso di dichiarazione congiunta, questo quadro può essere compilato solo dal dichiarante.

Inoltre, il contribuente può chiedere di fruire del bonus straordinario in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, a condizione che per la fruizione di tale beneficio lo stesso oppure altri componenti del nucleo non abbiano validamente prodotto istanza né al datore di lavoro o ente pensionistico né all’agenzia delle Entrate.

Circa i "confini" reddituali va specificato, che oltre ai limiti evidenziati nella tabella 1, qualora alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare concorrano anche redditi di terreni e/o fabbricati, il beneficio non spetta se l’ammontare di detti redditi è superiore a 2.500 euro.

I familiari a carico
L’articolo 1 del Dl 185/2008 prevede che il beneficio è concesso ai soggetti appartenenti a un nucleo familiare il cui reddito complessivo non deve superare determinati limiti e nel quale concorrono esclusivamente determinate tipologie di reddito.
Ai fini dell’individuazione dei componenti il nucleo familiare si considerano, oltre al soggetto che richiede il beneficio, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non fiscalmente a carico, nonché i figli e gli altri familiari a carico (articolo 12 del Tuir, alle condizioni ivi previste).
L’ammontare del bonus non costituisce reddito né ai fini fiscali, né a quelli contributivi e assistenziali, né rappresenta un ostacolo al rilascio della carta acquisti (articolo 81, comma 32, del Dl 112/2008). L’ammontare del bonus spettante varia a seconda della composizione del nucleo familiare e del relativo reddito complessivo prodotto.

Sergio Mazzei – Nuovo Fisco Oggi
 
 

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