Modello 730/2009: ancora poche ore per rimediare

Il contribuente che si accorge di aver commesso errori o dimenticanze nel modello 730/2009, la cui correzione comporta un minor debito d’imposta o un maggior credito, può presentare un modello 730 integrativo entro lunedì 26 ottobre.

Le strade da percorrere per correggere un 730 sono diverse a seconda del tipo di errore e di chi l’ha commesso (Caf o professionista abilitato ovvero il contribuente stesso).

Quando il dichiarante verifica l’esistenza di errori commessi da chi ha prestato l’assistenza fiscale deve darne immediata comunicazione allo stesso, in modo da consentirgli di elaborare tempestivamente un modello 730 rettificativo, in sostituzione di quello precedentemente redatto.

Se invece il contribuente si accorge di non aver consegnato "tutte le carte" utili per la determinazione dell’imposta, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda se il nuovo calcolo comporta o meno una situazione di maggior favore.
Se la correzione dell’errore genera un minor credito o un maggior debito (ad esempio, si sono erroneamente indicati familiari a carico o ci si è dimenticati di inserire qualche reddito), si deve correre ai ripari utilizzando il modello Unico PF.
Il modello Unico correttivo presentato tempestivamente (la scadenza era fissata al 30 settembre) permetteva al contribuente, nel caso in cui dalla integrazione fosse emerso un importo a debito, di provvedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi giornalieri calcolati al tasso legale e della sanzione in misura ridotta.
Per la presentazione di Unico integrativo, invece, c’è tempo fino al termine previsto per la presentazione del modello relativo all’anno successivo: anche in questo caso, se emerge un importo a debito, va effettuato il pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta.
È comunque consentito sanare gli errori commessi nel 730 attraverso la presentazione del modello Unico fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, salvo l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La scadenza del 26 ottobre (quest’anno il 25, termine stabilito dalla legge, cade di domenica) riguarda invece il 730 integrativo, al quale è possibile far ricorso quando le modifiche da apportare comportano un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata o riguardano i dati del sostituto d’imposta.

Può succedere, ad esempio, che il contribuente si accorge di non aver indicato, nel 730 originario, oneri deducibili o detrazioni, circostanza che ha determinato il pagamento di una maggiore imposta (o il riconoscimento di un credito inferiore) o anche di aver riportato dei dati sbagliati (non quelli del sostituto d’imposta) la cui correzione non incide sulla liquidazione delle imposte, che restano invariate. In questo caso, va presentato un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

Se invece ci si accorge di non aver fornito gli elementi utili per il riconoscimento del sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo errato), si può presentare un nuovo modello 730 indicando il codice 2 nella casella "730 integrativo" del frontespizio, riportando le stesse informazioni del 730 originario, ad eccezione di quelle indicate nel quadro "Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio".

Infine, nel caso "misto" (ossia errori od omissioni sia nei dati utili a identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio sia negli elementi da indicare nella dichiarazione la cui correzione comporta un maggior importo a credito, un minor debito o un’imposta uguale a quella determinata con il 730 originario), il contribuente può presentare un nuovo modello 730 indicando il codice 3 nella casella "730 integrativo".

Il modello 730 integrativo va presentato a un Caf o a un professionista abilitato, anche nel caso in cui l’assistenza sia stata prestata originariamente dal proprio sostituto d’imposta. Il contribuente deve produrre la documentazione relativa all’integrazione effettuata, per consentire il controllo di conformità. Se invece l’assistenza era stata prestata dal sostituto o da un diverso Caf (o professionista abilitato), occorre esibire tutta la documentazione.

Il sostituto d’imposta effettuerà il conguaglio derivante dalla dichiarazione integrativa sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

Fonte: Lilia Chini da nuovofiscooggi.it

 

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