Lituania, il debito d’imposta Iva grava sul destinatario del servizio

Il Consiglio Ue autorizza a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE

Riconosciuta la sussistenza della situazione di diritto e di fatto che giustifica la misura di deroga. È l’elemento che ha indotto il Consiglio a concedere la proroga, fino al 31 dicembre 2012, della misura già autorizzata con decisione 2006/388/CE. Inoltre, non di poco conto la circostanza per cui resta immutato l’apporto sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’Iva. Pertanto, vista la proposta della Commissione europea e le considerazioni fatte, il Consiglio Ue,  in deroga al richiamato articolo 193, autorizza la Lituania a individuare come debitore Iva, il soggetto passivo destinatario delle cessioni di beni e prestazioni di servizi se effettuate da un soggetto sottoposto a procedura concorsuale o di risanamento con controllo giurisdizionale o se relative alla cessione di legname.

La richiesta di deroga al regime comunitario Iva
La richiesta effettuata dalla Lituania è relativa alla autorizzazione volta a continuare la misura in deroga al sistema comune Iva. La misura riguarda chi è tenuto al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto a favore dell’Amministrazione finanziaria come stabilito dalla direttiva 2006/112/CE. Il contesto in cui operare la deroga è quello delle procedure concorsuali o di risanamento soggette a controllo giurisdizionale e delle operazioni relative al legname. La misura di deroga, pertanto, è volta a designare quale soggetto tenuto al pagamento dell’Iva, applicata sulle cessione di beni e prestazione di servizi, proprio il destinatario delle operazioni imponibili. Tutto ciò è motivato dalle difficoltà a finanziare soggetti interessati da procedure concorsuali o di risanamento. Tali difficoltà si traducono nella impossibilità di far fronte al pagamento dell’Iva dovuta. Ecco che allora, la designazione a soggetto passivo Iva del destinatario della cessione o prestazione pone rimedio al rischio di mancato introito dell’Iva a debito. Tutto ciò, lascia inalterato l’importo dell’imposta dovuto. Per contro, il soggetto destinatario, che abbia però diritto alla detrazione, può comunque portarsi in detrazione l’Iva anche nell’ipotesi, come accade nel nostro caso, in cui il soggetto fornitore o il prestatore del servizio non l’abbia versata nelle casse dell’Erario.

L’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE
All’interno del titolo XI "Obblighi dei soggetti passivi e di alcune persone non soggetti passivi", il capo I, sezione I della direttiva 2006/112/CE tratta proprio dei debitori dell’imposta sul valore aggiunto nei confronti dell’Erario.  In particolare, all’articolo 193 viene stabilito che, eccezion fatta per i casi in cui l’imposta è dovuta da persona diversa, il soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto è chi effettua una operazione imponibile quale che sia la cessione di beni o prestazione di servizi.

La proroga della misura di deroga
Nel concedere la proroga, fino al 31 dicembre 2012, della misura già autorizzata con decisione del Consiglio 2006/388/CE è stata riconosciuta la sussistenza della situazione di diritto e di fatto che giustificava la misura di deroga. Inoltre, non di poco conto è la circostanza che resta immutata l’apporto sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’Iva. Pertanto, vista la proposta della Commissione europea e le considerazioni fatte, il Consiglio Ued,  in deroga al richiamato articolo 193, autorizza la Lituania a individuare come debitore Iva, il soggetto passivo destinatario delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi se effettuate da un soggetto sottoposto a procedura concorsuale o di risanamento con controllo giurisdizionale o se relative alla cessione di legname.

Fonte:  decisione di esecuzione del Consiglio UE 

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