Le ritenute operate nel limbo della proroga vanno comunque versate

Con la risoluzione n. 8/E dell’8 gennaio, l’agenzia delle Entrate esclude qualsiasi possibilità di chiedere il rimborso delle ritenute operate in un periodo transitorio o precedente a un provvedimento di sospensione delle scadenze fiscali e contributive.

La precisazione scaturisce dal quesito presentato da un sostituto d’imposta, che intende conoscere chi sia autorizzato a presentare istanza di rimborso di quanto pagato. Il dubbio è se si tratta dello stesso sostituto oppure del sostituito.

Per comprendere meglio la domanda, è necessario risalire ai fatti: il 27 febbraio 2008 una società ha liquidato a un ex dipendente una serie di competenze (Tfr, incentivo all’esodo e transazione di fine rapporto), operando la ritenuta d’acconto ed effettuando il relativo versamento all’erario.
Il tutto è accaduto in Molise, regione colpita dal terremoto del 2002 e, proprio in conseguenza dell’evento eccezionale, beneficiaria della sospensione dei termini di assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

I primi provvedimenti a stabilire lo slittamento dei termini tributari sono i decreti ministeriali del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, risalgono dunque all’imminenza dell’evento catastrofico. Nel tempo, poi, il beneficio è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007 e infine differito al 20 dicembre 2008 dalla legge di conversione del "milleproroghe" (Dl 248/2007), che ha inserito nel decreto l’articolo 6-ter. Tale legge di conversione è entrata in vigore il 1° marzo 2008.
Tanto premesso per capire il motivo della perplessità dell’istante.
In sostanza, la sospensione, scaduta il 31 dicembre 2007, è stata ripristinata solo a partire dal 1° marzo 2008.

Nel precisare che già i decreti 2002 e 2003 avevano stabilito che "Le ritenute già operate devono comunque essere versate", i tecnici del fisco chiariscono in pratica che bisogna far riferimento alle norme "madri" che pongono un ostacolo insormontabile alla richiesta di rimborso. Nel caso in esame, illegittima da chiunque fosse presentata. La ritenuta d’acconto operata entro il 27 febbraio 2008, nella fase di soluzione di continuità della proroga, andava versata e non può essere restituita.

Paola Pullella Lucano – Nuovo Fisco Oggi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *