Lavoratori a progetto “scaduti”: l’assunzione regala il bonus

I datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato soggetti già impiegati (anche presso altro datore di lavoro) in base a un contratto di lavoro a progetto, il cui termine sia scaduto, possono accedere al credito di imposta per l’incremento dell’occupazione, in quanto tali lavoratori sono annoverabili tra quelli che hanno perso l’impiego precedente.
L’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore impiegato con contratto di inserimento in corso di esecuzione non costituisce, invece, fattispecie agevolabile, poiché per tale contratto – che ha natura temporanea – vige la preclusione prevista per la conversione dei contratti temporanei o a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, desumibile dalla normativa comunitaria.
Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 14/E del 20 gennaio.

Il documento di prassi propone in primo luogo una panoramica della normativa vigente in materia di credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione, istituito dall’articolo 2, commi da 539 a 548, della Finanziaria 2008. In proposito, si ricorda che il bonus, fruibile per gli anni 2008, 2009 e 2010, e pari a 333 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese (416 euro in caso di lavoratrici rientranti nella definizione di "lavoratore svantaggiato"), spetta ai datori di lavoro che nel 2008 hanno incrementato le assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle aree svantaggiate.

L’agevolazione è immediatamente fruibile da parte dei datori di lavoro, in quanto la compatibilità comunitaria dell’aiuto è fatta salva grazie all’espresso richiamo al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regolamento Ce n. 2204/2002 (cfr comma 539, articolo 2, della Finanziaria 2008, come modificato dall’articolo 37-bis del Dl 248/2007, "milleproroghe").
Ai fini della concreta fruizione del credito d’imposta, è stato emanato il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 marzo 2008, nonché la circolare dell’agenzia delle Entrate 48/2008.

Tra le condizioni di ammissibilità del beneficio, è previsto anche che "i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l’impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 2, lettera f), punto XI) del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione" (cfr comma 543, lettera a), articolo 2, della Finanziaria 2008).

In buona sostanza, soltanto se l’assunzione riguarda lavoratori disabili o svantaggiati, individuati nella seconda parte della norma, si può prescindere dai requisiti contenuti nella prima parte della stessa (non aver mai lavorato prima oppure aver perso o essere in procinto di perdere l’impiego precedente). Tale disposizione, riportata anche nell’articolo 5 del decreto di attuazione, è stata mutuata dalla normativa comunitaria (in particolare, dall’articolo 4, paragrafo 4, lettera c), del regolamento Ce 2204/2002).

Sempre dalla normativa comunitaria (articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (Ce) 2204/2002(1)) è stata ripresa la disposizione secondo cui "Non è in ogni caso agevolabile la mera conversione del contratto di lavoro a tempo determinato (anche se a contenuto formativo) in contratto a tempo indeterminato" (cfr circolare 48/2008, al paragrafo 4.12).

Con specifico riguardo ai lavoratori già impiegati con contratto di lavoro a progetto, disciplinato dagli articoli 61 – 67 del decreto legislativo 276/2003 ("legge Biagi")(2), l’Agenzia li ha annoverati tra i lavoratori che hanno perso l’impiego precedente, come previsto dal menzionato comma 543, lettera a). Di conseguenza, al ricorrere degli ulteriori requisiti prescritti dalle norme citate, il credito d’imposta può essere fruito dai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato soggetti già impiegati (anche presso altro datore di lavoro), in ragione di un contratto di lavoro a progetto giunto a scadenza.

Relativamente alla possibilità di accedere al beneficio in esame tramite l’assunzione di soggetti impiegati con contratto di inserimento, l’Amministrazione ha fatto preliminarmente presente come lo stesso si configuri quale "contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro" (cfr articolo 54, comma 1, Dlgs 276/2003) di determinate categorie di persone (ad esempio, soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, disoccupati di lunga durata di età compresa tra 29 e 32 anni), con durata compresa, in genere, tra nove e diciotto mesi (cfr articolo 57, Dlgs 276/2003).

L’esame della prassi sia del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sia dell’Inps è risultata, poi, determinante per qualificare il contratto di inserimento come contratto a tempo determinato; da ciò, la conseguente applicazione delle norme che regolano quest’ultimo (decreto legislativo 368/2001) anche al contratto di inserimento (cfr circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 31 del 21 luglio 2004, punto n. 2; circolare dell’Inps n. 51 del 16 marzo 2004, articolo 5).

In base alla preclusione posta dalla menzionata circolare 48/2008, l’agenzia delle Entrate ha, quindi, escluso che l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore impiegato con contratto di inserimento in corso di esecuzione possa costituire fattispecie agevolabile.

La risoluzione 14/2009 ha, infine, concluso con una notazione di ordine pratico, ricordando che i soggetti non ammessi al beneficio in esame per esaurimento dei fondi stanziati possono presentare, in via telematica, dal 1° al 20 aprile degli anni 2009 e 2010 una nuova istanza. Le istanze rinnovate saranno ammesse all’agevolazione in base all’ordine cronologico di presentazione di quelle originarie e nei limiti delle risorse divenute disponibili (cfr provvedimento del 30 ottobre 2008 del direttore dell’agenzia delle Entrate).

NOTE:
1) "…gli aiuti per la conversione di contratti temporanei o a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato restano soggetti alla notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato".

2) L’articolo 61, comma 1, del Dlgs in argomento stabilisce che "…i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa".

Ivana Doria – Nuovo Fisco Oggi

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