La tracciabilità delle operazioni non esclude l’evasione fiscale

Le fatture emesse da società cartiere sono prive del valore riconosciuto ai documenti regolari e di conseguenza non possono trovare valido ingresso nella contabilità Iva. In tal caso, è legittimo il sequestro preventivo anche se i pagamenti sono tracciabili.
Lo afferma la Corte di cassazione con l’ordinanza 4947 dell’8 febbraio.
 
I fatti
La legale rappresentante di una Srl, indagata del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 del Dlgs 74/2000), ha impugnato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip, per circa 372mila euro. La donna, che si era avvalsa di fatture soggettivamente e oggettivamente inesistenti nelle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2006 e 2007 al fine di evadere l’Iva e le imposte sui redditi, si è vista rigettare il ricorso anche dal tribunale in sede di riesame e, poi, dalla Corte di cassazione, nonostante la stessa imputata ritenesse di aver dimostrato l’effettiva esistenza delle transazioni commerciali sia attraverso la documentazione relativa ai pagamenti (tutti tracciabili, in quanto effettuati a mezzo bonifico bancario o assegno non trasferibile) sia mediante l’affermazione che le ditte fornitrici, che avevano emesso le fatture, avevano poi regolarmente consegnato la merce. Tali argomentazioni non hanno convinto i giudici di legittimità che, confermando l’ordinanza del Tribunale, hanno affermato che “il provvedimento impugnato può superare indenne il vaglio di legittimità cui è stato sottoposto, avendo i giudici del riesame compiutamente svolto il loro ruolo di garanzia in ossequio a quanto loro imposto dalla legge”.
 
Osservazioni
In materia di misure cautelari reali adottate per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, la Corte compie una triplice valutazione: dopo aver individuato in astratto i poteri di verifica del Tribunale con riferimento alle condizioni di legittimità della stessa misura cautelare, la Cassazione afferma in concreto il ruolo di garanzia del giudice del riesame e ripercorre l’analisi degli elementi fattuali rappresentativi della sussistenza del fumus del reato, e cioè dell’astratta probabilità della sua effettiva realizzazione.
 
In generale, costituisce principio consolidato (Cassazione 18532/2010 e 27715/2010) che il giudice del riesame deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, con l’obbligo di esaminare tutte le confutazioni e gli elementi che possano incidere sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato, e con la preclusione di ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi, anticipatoria della decisione sulla questione di merito concernente la responsabilità dell’indagato (Cassazione 23944/2008).
Deve, quindi, proprio per il suo ruolo di garanzia, valutare tutte le risultanze processuali in modo coerente e puntuale, esaminando sia le allegazioni probatorie del pubblico ministero sia le difese delle parti private che non si risolvano nella mera negazione degli addebiti o in una diversa lettura degli elementi acquisiti e che piuttosto assumano rilevanza in modo immediato, evidente e oggettivamente determinante in relazione al fumus.

Nella fattispecie sottoposta al suo esame, la Corte ha affermato che i giudici del riesame … hanno compiutamente analizzato gli elementi in fatto rappresentativi della sussistenza del ‘fumus’ del reato…”.
In particolare, nei gradi di merito era emerso che la Guardia di finanza aveva accertato, per le operazioni soggettivamente inesistenti, che le società fornitrici presentavano assoluta carenza strutturale (mancanza di mezzi adeguati per il trasporto o per l’accoglimento di partite di carne) e di personale e che, di conseguenza, le operazioni commerciali fatturate dalle stesse non erano mai avvenute con tali operatori commerciali bensì risultavano essere state compiute da una società comunitaria con sede all’estero; mentre, per le operazioni oggettivamente inesistenti, gli scambi riguardavano una ditta individuale italiana. 
In tale contesto, non solo le “fatture false” non consentivano alla società acquirente la detrazione dell’Iva, ma soprattutto comportavano per la società il rischio di una condanna per il reato previsto dall’articolo 2 del Dlgs 74/2000 nonché la conferma della misura cautelare, sussistendo senza alcun dubbio il fumus del predetto reato.
 
Ciò in quanto l’articolo 2 punisce “con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, alfine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture…per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi”. Per la definizione di fatture o altri documenti, l’articolo 1, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, prevede che “per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti …, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi” e, quindi, da un lato l’inesistenza dell’operazione economica, sia essa oggettiva o soggettiva, totale o parziale, dall’altro la natura del documento che la certifica (Cassazione 46785/2011).
 
Le fatture relative a operazioni economiche inesistenti in tutto o in parte, sia che indichino un emittente diverso da quello che in realtà ha effettuato la prestazione sia che rappresentino operazioni mai compiute nella realtà commerciale, sono documenti privi del valore di attestazione che l’ordinamento riconosce alle fatture regolari o ad altri documenti aventi “rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie”, tanto che non possono trovare valido ingresso nella contabilità a fini Iva (Cassazione 647/2012 e 10394/2010).

E’ evidente che dal quadro indiziario valutato dai giudici di merito emergano elementi tali che la Corte non ha potuto non confermare la legittimità del vincolo di indisponibilità dei beni proprio del sequestro, strumentale all’esigenza di impedire all’imputata la commissione di nuovi reati o di ulteriori conseguenze del reato già commesso. La dichiarazione annuale “fraudolenta” (articolo 2, Dlgs 74/2000), infatti, non è soltanto mendace ma è caratterizzata da un particolare “coefficiente di insidiosità” per essere supportata da un particolare impianto contabile e/o documentale.La Corte, inoltre, ha tenuto conto che “il delitto, di tipo commissivo e di mera condotta, seppure… diretto al risultato dell’evasione d’imposta…, ha natura istantanea e si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto…” (Cassazione 27/2000), con la conseguenza che, trattandosi di un reato di danno (Cassazione 41444/2011), senza tale presentazione, il solo comportamento di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si con
figurerebbe come ante factum strumentale e prodromico per la realizzazione dell’illecito, e perciò non punibile.

Fonte: Romina Morrone da nuovofiscooggi.it
 
 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *