La didattica sportiva non dribbla l’Iva

I corsi didattici sportivi riconosciuti da enti di promozione sportiva "sotto la vigilanza e il controllo del Coni", effettuati da associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate ai medesimi enti, non possono fruire dell’esenzione dall’Iva. Gli stessi, infatti, "non sono riconosciuti da un soggetto pubblico con le modalità previste per la specifica attività svolta né risultano specificatamente approvati e finanziati da enti pubblici".
Questa, in sintesi, la conclusione cui giunge l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 382/E del 14 ottobre.

Nella propria soluzione interpretativa, l’interpellante – un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Comitato olimpico nazionale italiano – aveva prospettato che, ai corsi didattici sportivi svolti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche ad esso affiliate, fosse possibile applicare l’esenzione dall’Iva poiché, a seguito dell’entrata in vigore del Dl 242/1999, gli enti di promozione sportiva sono divenuti "associazioni di diritto privato poste sotto la vigilanza e il controllo del CONI (…), ente di diritto pubblico".

Nella sua risposta, l’Agenzia ha evidenziato, prima di tutto, l’inammissibilità dell’istanza di interpello (articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 209/2001), poiché di fatto rappresentante non un caso concreto e personale dell’ente, quanto piuttosto interessi generali – in questa particolare fattispecie – delle associazioni sportive dilettantistiche a esso affiliate.
Tuttavia, l’Agenzia ha ritenuto opportuno procedere ugualmente alla trattazione del quesito fornendo, però, un parere di consulenza giuridica "non produttivo degli effetti tipici dell’interpello".

Scendendo, dunque, nel vivo della trattazione del quesito, l’articolo 10, primo comma, n. 20), del Dpr 633/1972 stabilisce l’esenzione dall’Iva per "le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS (…)". Si tratta, in pratica, di una norma che riconosce il beneficio dell’esenzione dall’Iva per le prestazioni di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda le modalità del riconoscimento e ai soggetti competenti a operarlo, la circolare 22/2008 è il miglior strumento per una piena comprensione dell’argomento oggetto dell’interpello.
Nel paragrafo 4, sono forniti i chiarimenti in merito agli altri organismi privati operanti in settori diversi da quelli di competenza dell’amministrazione scolastica. Per essi, il riconoscimento "continua ad essere effettuato dai soggetti pubblici competenti per materia, con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative". Il riconoscimento, quindi, è operato non dal ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ma da altre amministrazioni o altri soggetti pubblici.

Il successivo paragrafo 5 chiarisce che l’esenzione Iva è riconoscibile anche alle "prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici, precisando che l’esenzione è limitata all’attività di natura educativa e didattica specificatamente approvata e finanziata dall’ente pubblico. In questi casi, lo specifico finanziamento costituisce, in sostanza, una forma di riconoscimento per atto concludente".

Per quanto sopra indicato, i corsi oggetto dell’istanza non possono fruire dell’esenzione Iva perchè "non sono riconosciuti da un soggetto pubblico con le modalità previste per la specifica attività svolta né risultano specificatamente approvati e finanziati da enti pubblici".

Paolo Tenaglia – Fisco Oggi

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