Iva dal sapore ordinario per il glutammato di sodio

Iva ordinaria del 20% sulla vendita del glutammato di sodio. Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 39/E del 17 febbraio, dopo aver consultato le Dogane in merito alla giusta qualificazione merceologica del prodotto. I dubbi, infatti, non sono di carattere tributario, ma derivavano dalla natura e composizione della merce in questione. Si tratta di un additivo alimentare molto comune, che aggiunge sapore ai nostri piatti e che noi assumiamo praticamente tutti i giorni mangiando, ad esempio, formaggi, brodi di dado, surgelati, salumi o prodotti in scatola. Superata la controversia relativa alla sua classificazione, diventa automatica l’applicazione dell’imposta.

Non essendoci, quindi, incertezze di carattere fiscale, il documento di prassi sottolinea innanzitutto l’inammissibilità dell’interpello presentato dalla società che produce e vende il glutammato e che chiede se sia corretto applicare l’aliquota ordinaria alla cessione del prodotto.
L’agenzia delle Entrate, di conseguenza, nel caso specifico, non può essere chiamata a rispondere che nelle sue funzioni di consulenza giuridica e non ai sensi dell’articolo 11, della legge 212/2000, che richiede "obiettive condizioni di incertezza" sull’applicazione delle norme fiscali.

Ciò premesso, prima di formulare il proprio parere, gli uffici finanziari hanno inviato un campione del glutammato all’agenzia delle Dogane affinché ne fosse accertato l’inquadramento doganale. Dagli esami tecnici e chimici effettuati, è stato stabilito che il prodotto presenta "le caratteristiche proprie dell’idrogenoglutammato di sodio" e, precisano le Dogane, in quanto tale deve essere classificato con il codice NC 2922 4200, corrispondente alla Voce 29 23 750 della tariffa doganale.
In base a tale qualificazione, l’aliquota Iva da applicare per la sua cessione è quella ordinaria del 20%; non possiede, infatti, le caratteristiche necessarie all’applicazione dei regimi agevolati previsti per i beni individuati dalla tabella A, parti II e III, allegata al Dpr 633/1972.

Fisco Oggi

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