Iva consolidata al rush finale: pochi giorni per dichiararla

L’adempimento riguarda tutti i partecipanti al gruppo, ma l’impegno più grosso è riservato alla controllante tenuta a riunire i dati e a fornire le garanzie prescritte per i crediti compensati.
Il 30 settembre scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni. L’adempimento riguarda anche le società partecipanti al perimetro dell’Iva di gruppo. In particolare, le controllate devono presentare ognuna la propria dichiarazione Iva in via autonoma, senza alcun allegato, mentre la controllante è tenuta a effettuare una serie di adempimenti, sintetizzabili nella presentazione della propria dichiarazione annuale, compilandovi anche i quadri relativi al gruppo e nella produzione e/o trasmissione delle garanzie relative ai crediti compensati.
 
La dichiarazione annuale delle consolidate
Le controllate presentano ciascuna la propria dichiarazione senza allegati. Pertanto, le garanzie e/o l’attestazione di “soggetto virtuoso”, che vanno prodotte per l’eccedenza a credito sorta in corso d’anno e compensata, vanno trasmesse alla società o ente controllante per i successivi adempimenti. Nella predisposizione della dichiarazione va posta particolare attenzione alla compilazione dei quadri VK e VL.
 
Il quadro VK, suddiviso in tre distinte sezioni, va compilato per tutte le società partecipanti all’Iva di gruppo (controllanti e controllate).
Nella I sezione, al VK1, devono essere inseriti i dati identificativi della controllante e, segnatamente, la partita Iva (campo 1), l’ultimo mese di controllo (ad esempio, indicare “12” se il requisito del controllo è stato mantenuto per l’intero anno, “06” se il controllo è venuto meno a luglio, eccetera), la denominazione. Il VK2, invece, va barrato nel caso in cui la società risulti non operativa (articolo 30, legge 724/1994).
 
Nella II sezione viene determinata l’eccedenza d’imposta (credito o debito) trasferita al gruppo (righi VK20-23), quale risulta dalle liquidazioni del VH, l’eventuale eccedenza a credito compensata (VK24), l’eccedenza a credito chiesta a rimborso dalla controllante (VK25), i crediti d’imposta utilizzati (VK26) e gli interessi trimestrali trasferiti (VK27). Particolare attenzione va prestata alla compilazione del rigo VK24, in quanto ad esso è collegata la compilazione del quadro VS da parte della controllante e la produzione della polizza e/o attestazione per l’eccedenza compensata.
 
La III sezione va compilata solo se il controllo cessa in corso d’anno. I dati da indicare sono solo quelli relativi al periodo in cui si è avuto il controllo.
Particolare cura va poi prestata nella compilazione del quadro VL, specie dei righi VL21 (“ammontare dei crediti trasferiti”) e VL30 (“ammontare dei debiti trasferiti”), la cui erronea compilazione spesso è causa dell’emissione, da parte dell’Agenzia, di avvisi di irregolarità (ex articolo 54-bis del Dpr 633/1972). Nel rigo VL21 deve confluire l’intera eccedenza a credito sorta in corso d’anno (come indicata nel VK20), in quanto l’adesione all’Iva di gruppo comporta l’obbligatorio trasferimento dalle controllate alla controllante delle eccedenze maturate, senza poterne disporne. Analogamente, nel rigo VL30, va indicata l’eccedenza a debito sorta nell’anno (come indicata nel VK21).
 
Adempimenti comuni
Onde fruire dell’Iva di gruppo per l’anno d’imposta 2010, sia le controllanti sia le controllate, in possesso dei requisiti, devono aver presentato, entro il termine di liquidazione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto relativa al mese di gennaio (ossia entro il 16 febbraio 2010), il modello Iva 26 all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la controllante. Tale modello, presentato in originale al “primo” ufficio e in copia a quelli competenti per le controllate (qualora diversi da quello della controllante), ha il fine di rendere note all’Amministrazione finanziaria le adesioni ex novo e/o confermare la prosecuzione dell’adesione all’Iva “consolidata” ai sensi dell’articolo 73 del Dpr 633/1972. L’opzione non può essere esercitata attraverso il comportamento “concludente”, principio questo peraltro ribadito anche dalla Corte di cassazione (sentenza 17707/2009).
Conseguentemente, in caso di omessa o tardiva presentazione del modello, i trasferimenti delle eccedenze a credito e a debito delle partecipanti al gruppo sono indebiti, per cui gli uffici procedono a riliquidare l’Iva periodica e di conguaglio separatamente per ciascuna delle società.
 
La dichiarazione annuale della consolidante
La compilazione della dichiarazione annuale della controllante è ben più articolata, essendo composta, oltre che dai quadri previsti per le controllate (per i quali valgono le indicazioni fornite sopra), anche da altri quadri che espongono i dati consolidati del gruppo, di seguito passati in rassegna.
 
Quadro VS
La sezione I del quadro VS reca la cosiddetta “mappatura del gruppo”, in quanto riporta l’indicazione di tutti i partecipanti, compresa la controllante.
Per ciascun soggetto vanno indicati:

  • il numero della partita Iva (campo 1)
  • la propria situazione soggettiva rispetto alla partecipazione all’Iva di gruppo (campo 2, ad esempio, società che al 31/12/2009 già vi partecipava ovvero non vi partecipava, eccetera)
  • l’ultimo mese di partecipazione al gruppo (campo 3)
  • l’indicazione della situazione di non operatività (campo 4, ad esempio, società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione, eccetera)
  • l’importo del rimborso infrannuale chiesto imputabile a ciascuna società (campo 5)
  • l’eccedenza di credito trasferita al gruppo, che deve trovare corrispondenza con l’importo indicato nel VK23 della dichiarazione di ogni singola società partecipante (campo 6)
  • l’eccedenza di credito trasferita e compensata, che deve essere corrispondente a quanto indicato nel VK24 della dichiarazione di ogni singola società partecipante (campo 7).

 
Per ciò che attiene alle eccedenze a credito chieste a rimborso, per ciascuna società vanno compilati i campi da 8 a 12: oltre a specificare la causale del rimborso (campo 8), va indicato (se sussiste l’ipotesi) il presupposto che consente di accedere al rimborso in via prioritaria (campo 9), l’importo del rimborso imputabile a ciascuna società (campo 10, che deve corrispondere con quanto indicato nel VK25 della singola società partecipante), la sussistenza dei requisiti di “soggetto virtuoso” – ex articolo 38-bis, settimo comma, Dpr 633/1972 – (campo 11) e l’importo erogabile senza garanzia (campo 12).
 
La sezione II del quadro VS espone il numero totale dei partecipanti al consolidato Iva (VS21) e sintetizza i dati consolidati di rilevanza nell’Iva di gruppo: l’importo totale chiesto a rimborso annuale per i soggetti in possesso dei requisiti di legge (VS20, campo 1) e il numero di tali soggetti (VS20, capo 2), la cifra di coloro che, nello stesso ambito, sono tenuti alla presentazione delle garanzie (VS22, capo 1) e il numero di soggetti esonerati in quanto virtuosi (VS22, campo 2).
 
La sezione III del quadro VS è dedicata all’indicazione delle garanzie cui è tenuta la controllante. In particolare, nel VS30 va indicata l’eccedenza di credito residua del gruppo che, non essendo stata compensata nell’anno 2009, è stata riportata a nuovo nell’anno 2010 dalla controllante e compensata con corrispondenti eccedenze di debito di altre società del gruppo in corso d’anno. Per l’importo indicato nel rigo VS30, la controllante è tenuta a prestare garanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del Dm 13 dicembre 1979. Tale garanzia va presentata distintamente da quella dovuta dalla medesima controllante per l’eccedenza a credito sorta in corso d’anno, trasferita e compensata, risultante dal rigo VK24 della propria dichiarazione.
 
Quadro VV
Il quadro VV espone, per ciascun periodo, i dati contabili relativi alle liquidazioni periodiche dell’intero gruppo, quali risultano, a seguito del trasferimento dei crediti e dei debiti di tutte le società partecipanti (compresa la controllante), dal registro Iva di gruppo (articolo 4, Dm 13 dicembre 1979) tenuto dalla capogruppo. Allo scopo di agevolare il corretto abbinamento dei versamenti a ciascun periodo, è opportuno ricordare che, in caso di effettuazione di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997, va barrata la relativa casella nel rigo corrispondente al periodo di liquidazione per il quale la controllante si è avvalsa dell’istituto. Infine, nel VV13, la controllante deve indicare l’importo dell’acconto dovuto per l’intero gruppo, precisando se si adopera il metodo “storico” (codice 1), “previsionale” (codice 2), “analitico-effettivo” (codice 3).
 
Quadro VW
Il quadro VW riepiloga, sulla base dei quadri VL di tutte le società partecipanti, gli importi utili alla liquidazione annuale del debito o del credito Iva del gruppo.
Nella sezione I viene calcolata l’imposta dovuta o il credito risultante per il periodo d’imposta. In altre parole, viene operata la somma orizzontale degli importi rilevanti esposti nei quadri VL delle partecipanti.
Per la determinazione dell’Iva a debito annuale del gruppo, nel rigo VW1 va riportata la somma degli importi risultanti dai righi VL1 delle dichiarazioni della controllante e delle controllate. Qualora il controllo cessi in corso d’anno, il dato va rilevato dal rigo VK30.
Nel rigo VW2 va indicata la somma degli importi indicati nei corrispondenti righi VL2 di tutti i soggetti del gruppo, corrispondente al totale Iva a credito annuale. Qualora il controllo cessi in corso d’anno, il dato va rilevato dal rigo VK31.
L’imposta dovuta emerge dal rigo VW3, ove va indicata la differenza tra il rigo VW1 e VW2, qualora il primo risulti superiore al secondo. Se l’Iva a credito annuale risulta superiore, va compilato il rigo VW4.
 
Nella sezione II viene calcolata l’Iva a credito o a debito del gruppo. Per la compilazione di alcuni righi (VW20, VW22, VW23, VW24, VW27, VW28, VW29, VW31), la controllante deve aver cura di inserire anche gli importi che risultano dai corrispondenti righi dei quadri VL delle dichiarazioni presentate dalle altre società del gruppo.
Nel rigo VW20 la controllante deve indicare l’ammontare dei rimborsi infrannuali chiesti per l’intero gruppo, ricomprendendovi anche i rimborsi relativi a soggetti incorporati nel corso del 2010 da parte di società aderenti al gruppo. Va ricordato che nel rigo devono confluire anche i rimborsi infrannuali chiesti dalla controllante ma non ancora eseguiti.
Il rigo VW21 va compilato nel caso in cui nel gruppo partecipino società non operative (articolo 30, legge 724/1994). In tale ipotesi, nel rigo confluisce l’ammontare totale delle eccedenze a credito trasferite dalle società non operative, che non possono essere adoperati per compensare i debiti trasferiti dalle altre società partecipanti (risoluzioni 26/2008 e 180/2008).
Il rigo VW22 accoglie l’importo delle eccedenze detraibili relative ai primi tre trimestri del 2010, utilizzate in compensazione dalla controllante con il modello F24, fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale.
Nel rigo VW25 va indicata la parte di credito del gruppo riportata dall’anno precedente che è stata compensata dalla controllante mediante modello F24 con altri tributi, mentre nel VW26 va riportato il credito dell’anno precedente non chiesto a rimborso, come risultante dal VY5 relativo all’anno 2009.
Nel caso in cui, in anni precedenti, sia stato chiesto il rimborso di parte o dell’intera eccedenza del gruppo e l’ufficio competente abbia notificato il diniego, autorizzando il contribuente a utilizzare il credito in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, l’importo va esposto nel rigo VW27. In tale campo va indicato anche il credito delle società del gruppo che hanno compilato il rigo VL27 della propria dichiarazione annuale a seguito di diniego.
I righi da VW32 a VW39 sono dedicati alla determinazione del totale Iva a credito o dovuta.
Qualora la controllante abbia adoperato in compensazione il credito Iva relativo all’anno oggetto della dichiarazione in misura superiore a quella spettante, va indicato nel rigo VW40 l’importo del versamento effettuato con il codice tributo 6099 (a esclusione degli interessi corrisposti).
 
Quadro VY
Qui va indicata l’Iva da versare (VY1) o il credito (VY2) relativi al gruppo. Inoltre, a partire dal 2010, con la compilazione del rigo VY4, l’ente o società controllante procede a chiedere a rimborso il credito emergente dal prospetto riepilogativo del gruppo. L’ammontare riportato nel VY4 deve, quindi, coincidere con l’importo indicato nel VS20, campo 1. Unica eccezione si ha in caso di rimborso chiesto con la causale “minore eccedenza detraibile del triennio”. La controllante, che è l’unico soggetto deputato a chiedere il rimborso per l’eccedenza a credito del gruppo, deve specificare, nel campo 2 del VY4, la quota parte del rimborso per la quale intende fruire della procedura semplificata di rimborso tramite l’agente della riscossione, avendo cura di verificare che tale quota, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell’anno 2011 nel modello F24, non superi il limite previsto dalla normativa vigente pari a 516.456,90 euro.
Invece, l’importo che la controllante intende riportare a nuovo nell’anno successivo o compensare nel modello F24, va
indicato nel VY5. Qualora la stessa intenda utilizzare in compensazione, in F24, un credito Iva superiore a 10mila euro (articolo 10, Dl 78/2009), la compensazione può essere operata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui questo emerga.
Nel caso in cui, poi, la controllante abbia optato per il consolidato fiscale (articolo 117 e seguenti del Tuir), il credito Iva di gruppo, quale risulta dalla dichiarazione annuale, può essere ceduto in tutto o in parte al fine di operarne la compensazione con l’Ires dovuta dalla consolidante. A tale scopo, va indicato nel VY6, campo 1, il codice fiscale della consolidante e nel campo 2 l’importo del credito ceduto, così come previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto 9 giugno 2004.
 
Quadro VZ
Il quadro VZ va compilato solo nel caso in cui la controllante, rilevando la presenza di un’eccedenza a credito riportata a nuovo nei due anni immediatamente precedenti (2008 e 2009), nonché l’esistenza per l’anno d’imposta 2010 di un’eccedenza di credito di gruppo (rigo VY2), richieda rimborso annuale per la minore eccedenza detraibile del triennio (ex articolo 30, comma 4, Dpr 633/1972). Per non incorrere in un’erronea valutazione dell’importo rimborsabile, la controllante deve aver cura di decurtare, dall’eccedenza detraibile di ciascun anno, l’importo già chiesto a rimborso ovvero già compensato nel modello F24. In altre parole, per l’anno 2008, l’importo da considerare è quello risultante dalla differenza tra l’Iva a credito, riportata in detrazione o in compensazione, indicata nel rigo VY5, e l’importo delle compensazioni effettuate nel modello F24 con tributi diversi dall’Iva, come indicato al rigo VW25 della dichiarazione presentata per l’anno di imposta 2009. Analogamente, per l’anno 2009, l’importo da considerare è quello risultante dalla differenza tra l’Iva a credito, riportata in detrazione o in compensazione indicata nel rigo VY5, e l’importo delle compensazioni effettuate nel modello F24 con tributi diversi dall’Iva, come indicato al rigo VW25 della dichiarazione presentata per l’anno 2010.
 
Il prospetto 26PR/LP e le polizze
L’ente o società controllante deve presentare al competente Agente della riscossione il prospetto delle liquidazioni del gruppo (modello Iva 26LP), allegandovi anche un esemplare, sottoscritto in originale, del prospetto Iva 26PR, presente nella propria dichiarazione annuale. Allo stesso Agente vanno prodotte anche le polizze e/o le attestazioni delle singole società partecipanti al gruppo per i rispettivi crediti compensati, nonché la garanzia prestata dalla controllante per l’eccedenza di credito di gruppo riportata dall’anno precedente e compensata. Sebbene la presentazione delle garanzie e/o attestazioni sia curata dalla controllante, ciascuna polizza va intestata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente territorialmente in relazione a ciascuna società controllata e/o controllata la cui eccedenza a credito sia stata compensata.

Fonte : IlFiscoOggi

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