Irreperibilità assoluta o temporanea Ogni fuga ha la sua notifica

In tema di notificazione di atti tributari le modalità indicate, rispettivamente, agli articoli 140 del codice di procedura civile e 60, primo comma, lettera e), del Dpr 600/1973, sono alternative e si escludono a vicenda. Nel primo caso, infatti, il destinatario è solo “momentaneamente assente” dal luogo in cui lo stesso, comunque, risiede. Nell’altro, invece, si realizza una ipotesi di “irreperibilità assoluta”, perché l’agente notificatore non è in grado di reperire il destinatario della notificazione che, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulta trasferito in luogo sconosciuto.
Così si è espressa la Cassazione, con la sentenza 28698/2008, riconoscendo corretta la notifica eseguita con la procedura cosiddetta degli “irreperibili”, nei confronti di un soggetto sconosciuto all’indirizzo risultante all’ufficio impositore.

La vicenda
Un contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di mora notificatogli dall’ufficio di Casoria per il recupero delle somme dovute ai fini Irpef e Ilor, a seguito della dichiarazione integrativa dallo stesso presentata ai sensi della legge 413/1991.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso, ritenendo che l’ufficio non avesse provato che l’avviso di mora impugnato era stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale, che ne costituiva atto presupposto.

Nell’atto di appello, l’ufficio precisava che la cartella era stata notificata ai sensi dell’articolo 60 del Dpr 600/1973, nel luogo indicato dallo stesso contribuente come domicilio fiscale nella sua istanza di condono; la Ctr accoglieva l’appello.

Il contribuente, in Cassazione, denunciava la violazione e falsa applicazione della disciplina in tema di notifiche di atti tributari, di cui agli articoli 58 e 60 del citato Dpr 600/1973, contestando la regolarità della notifica della cartella che, a suo dire, non era stata effettuata – come egli riteneva corretto – presso la sua residenza anagrafica, nel domicilio fiscale, bensì in altro luogo, con il deposito dell’atto presso la casa comunale, stante la sua irreperibilità.
Precisava, inoltre, che non doveva avere rilievo la circostanza che si trattasse del domicilio indicato in sede di dichiarazione integrativa, argomentando nel senso della irrilevanza della “semplice volontà del contribuente in ordine alla fissazione del domicilio fiscale in Comune diverso da quello individuato ex lege”.

Il giudizio di legittimità
La Suprema corte ha disatteso la tesi del contribuente, rilevando che nel caso di specie non sussisteva alcun dubbio sul fatto che la notifica dell’atto impositivo presupposto fosse stata ritualmente eseguita, “in quanto effettuata nel domicilio fiscale indicato dalla medesima parte nella dichiarazione di condono ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 38, comma 2, avuto riguardo a quanto previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58”.

I giudici hanno al riguardo precisato che non può imputarsi all’Amministrazione ma, piuttosto, al medesimo contribuente, il fatto che questi abbia indicato in sede di condono un domicilio fiscale diverso da quello anagrafico, dove non è stato reperito dall’agente notificatore.

Tanto detto circa il “luogo” in cui la notifica poteva essere effettuata, la Cassazione ha fornito dei chiarimenti circa le concrete “modalità” da seguirsi nei casi, come quello esaminato, in cui il messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto.

In tali situazioni, ha spiegato la Corte, la notifica si considera correttamente eseguita – in applicazione della norma di cui all’articolo 60, primo comma, lettera e), del Dpr 600/1973 – con il deposito dell’atto presso la casa comunale “anche se non risultano eseguite le ricerche dal messo notificatore per accertare il luogo di residenza del contribuente, come previsto dall’articolo 140 c.p.c.”.

Considerazioni
La sentenza impone alcune riflessioni sul passaggio in cui la Corte ha chiarito la differente portata delle due disposizioni richiamate, ciascuna delle quali ha un proprio preciso, ed esclusivo, ambito applicativo in tema di notificazione degli avvisi e degli atti tributari.

La Corte ha specificato che l’articolo 140 cpc – secondo cui quale l’agente notificatore “deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento” – opera soltanto quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario “ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo”.

Viceversa, la notificazione va effettuata applicando la disciplina dettata dalla norma speciale del Dpr 600/1973 – ai sensi del quale “

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