Irap delle holding industriali. Dalle coperture deducibilità piena

I differenziali generati dal derivato si sommano integralmente ai flussi di interessi dell’elemento "assicurato"
Nel calcolo dell’Irap delle "holding industriali", i differenziali di interessi, generati da derivati di copertura del rischio di tasso, si sommano senza alcun limite al provento o all’onere finanziario prodotto dall’attività o dalla passività coperta. Sarà poi il risultato netto di tale accorpamento a essere assoggettato alla previsione contenuta nell’articolo 6, comma 9, del Dlgs 446/1997, in base alla quale per tali soggetti, al valore della produzione determinato con le regole delle società di capitale, va sommata la differenza fra gli interessi attivi e quelli passivi, assumendo questi ultimi nella misura del 96% del loro ammontare. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 56/E del 22 giugno, puntualizzando, oltretutto, l’irrilevanza, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, della modalità di contabilizzazione dei differenziali generati dal derivato di copertura (per somma algebrica o per singolo flusso).

Cosa sono le holding industriali
Sono così definite le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in soggetti esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, obbligate all’iscrizione nell’elenco generale previsto dall’articolo 113 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Dlgs 385/1993).

L’Irap delle holding industriali
Come già anticipato, le holding industriali determinano la base imponibile Irap aggiungendo, al risultato ottenuto applicando le stesse regole valide per le società di capitale, "la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare".

Il quesito
Una holding industriale, che per eliminare o ridurre il rischio connesso alla variazione dei tassi di interesse – attivi e passivi – aveva stipulato degli interest rate swap (Irs), chiedeva chiarimenti sul trattamento, ai fini Irap, cui sottoporre i differenziali di interesse, generati dal derivato di copertura. Il dubbio era, cioè, legato all’assoggettabilità o meno di tali differenziali al limite del 96% previsto, dal sesto comma dell’articolo 9 del decreto Irap, per gli interessi passivi.

La risposta dell’Agenzia
L’Amministrazione finanziaria ha messo in evidenza il "nesso inscindibile" (la medesima funzione economica) esistente fra i proventi e gli oneri generati dal derivato e quelli prodotti dall’attività o dalla passività coperta (finanziamento concesso o ricevuto). Ecco perché i differenziali originati, nel caso in esame, dall’Irs si sommano algebricamente agli interessi prodotti dall’elemento coperto (sia esso attivo o passivo), senza scontare alcun limite di deducibilità. Limite che dovrà poi essere osservato dal risultato netto di tale somma algebrica (flusso del finanziamento + differenziale del derivato).

Fonte : IlFiscoOggi

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