INTERMEDIARI ABILITATI ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA UN ELENCO DI OBBLIGHI A CUI FAR RIFERIMENTO

La presentazione della dichiarazione IVA 2018 deve avvenire tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018. La dichiarazione, deve essere presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate e  può essere trasmessa:

    • direttamente dal dichiarante;
    • tramite un intermediario abilitato;
    • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
    • tramite società appartenenti al gruppo.

In generale, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Come chiarito nelle istruzioni del modello, gli intermediari abilitati indicati nell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate per via telematica
• le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante
• le dichiarazioni predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.

Attenzione: in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni l’art. 7-bis, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede, a carico degli intermediari

  • una sanzione con riferimento alla quale deve ritenersi consentito il ravvedimento operoso.
  • la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

Soggetti abilitati alla presentazione delle dichiarazione IVA 2018

In particolare, sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro
iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria
iscritti negli albi degli avvocati
 iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 21 gennaio 1992, n. 88
associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del d.lgs. n. 241 del 1997
associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche
Caf – dipendenti
Caf- imprese
Coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fisca
notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari

Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999. Tali soggetti possono assolvere l’obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

Fonte: Fisco e Tasse

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