In rete i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sugli Studi di Settore

In caso di inottemperanza all’obbligo di presentazione del modello Studi di settore per il periodo d’imposta 2010, anche a seguito di specifico invito spedito dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente interessato può incorrere nel rischio di vedersi applicate le nuove misure sanzionatorie previste dall’articolo 23, comma 28 del Dl 98/2011.
 
Al fine di evitare l’applicazione di tali sanzioni e incrementare la compliance dichiarativa, l’Agenzia ha spedito, a partire dal mese di giugno, un invito ai contribuenti che avevano indicato nel quadro contabile del reddito di impresa o di lavoro autonomo di Unico 2011 un codice attività per il quale era previsto uno studio di settore e che, tuttavia, non avevano presentato il relativo modello e non avevano indicato, nella stessa dichiarazione, una causa di esclusione o di inapplicabilità che ne avrebbe giustificato il mancato invio.
Obiettivo dell’invito è stato, quindi, attenzionare i contribuenti al fine di far loro analizzare la propria posizione dichiarativa ed, eventualmente, rimediare agli errori commessi, beneficiando della normativa in materia di ravvedimento.
A seguito delle convocazioni sono pervenuti agli uffici molti quesiti sull’argomento, ai quali, atteso il possibile interesse diffuso, è stata data risposta attraverso le Faq pubblicate lo scorso luglio sul sito dell’Agenzia, ora aggiornate con la disamina di nuove problematiche.
 
Con le ultime Faq si è risposto a diverse richieste di chiarimenti che riguardavano, tra l’altro, anche quesiti relativi agli adempimenti delle società cooperative, degli enti non commerciali e degli agricoltori: analizziamole nel dettaglio.
 
Per le cooperative, le società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, e per le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi, si è ricordato che i decreti di approvazione dei singoli studi di settore prevedono, per tali soggetti, una causa di inapplicabilità per cui la società cooperativa potrà essere, in presenza dei necessari requisiti, obbligata a compilare il modello parametri e/o il modello Ine, ma non quello degli studi.
Qualora, invece, la cooperativa svolgesse la sua attività rispettando il requisito della mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del codice civile, ma non operasse esclusivamente a favore degli utenti stessi, è prevista comunque la compilazione del modello degli studi di settore anche se i risultati derivanti dall’applicazione degli stessi, per i periodi d’imposta 2010 e 2011, non rilevano ai fini dell’accertamento di cui all’articolo 10 della legge 146/1998, ma possono essere utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie (Dm 11 febbraio 2008).
 
Proseguendo, il documento chiarisce che per gli agricoltori che svolgono sia un’attività commerciale, il cui codice è mappato dagli studi, sia un’attività agricola il cui reddito rientra nell’ambito del reddito agrario, la compilazione del modello studi di settore deve riguardare esclusivamente i componenti contabili ed extracontabili afferenti l’attività commerciale e l’utilizzo delle risultanze derivanti dall’applicazione degli studi riguarda esclusivamente i redditi derivanti dall’esercizio dell’attività d’impresa commerciale.
Inoltre, è stato rammentato che sussiste l’obbligo di presentare il modello studi di settore sia per i soggetti che si sono avvalsi del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, disciplinato dall’articolo 13, legge n. 388/2000 sia per i soggetti che svolgono l’attività di “commercio al dettaglio di carburante per autotrazione”, anche se quest’ultimi hanno conseguito ricavi provenienti esclusivamente dalla vendita di carburanti per la quale si percepiscono ricavi “fissi”.
 
È stato anche chiarito che coloro che svolgono l’attività in un numero di unità locali maggiore rispetto a quello massimo previsto dal modello per gli studi di settore devono inserire nei righi del modello destinati a contenere le informazioni relative all’ultima unità locale indicabile anche le informazioni relative alle ulteriori unità locali utilizzate.
Un ulteriore approfondimento riguarda gli enti non commerciali che svolgono un’attività non mappata dagli studi: per tali soggetti non essendo previsto l’obbligo di allegare nè il modello studi di settore né il modello Ine, l’eventuale segnale di warning apparso in sede di trasmissione telematica della dichiarazione non comporterà l’invio di una successiva comunicazione di anomalia.
Concludendo, il contribuente che non avesse inviato il modello per il periodo d’imposta 2010 e che vi era tenuto, potrà correggere il suo comportamento presentando una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi prevista per il periodo d’imposta 2011, sanando tale violazione mediante ravvedimento.
 
In particolare, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa, comprensiva del citato modello degli studi di settore, e si dovranno versare 32 euro, pari a 1/8 della sanzione minima applicabile (articolo 8, comma 1, del Dlgs 471/1997) a titolo di sanzione ridotta, con il codice tributo “8911”.
 
È importante ricordare che sono tenuti alla presentazione del modello, pur essendo nei loro confronti preclusa l’attività di accertamento basata sugli studi di settore, anche i contribuenti che dichiarano un volume di ricavi (articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del Tuir), oppure compensi (articolo 54, comma 1, del Tuir), di ammontare superiore a 5.164.569 euro e fino a 7.500.000, quelli che determinano il reddito con criteri “forfetari”, (in questo caso non deve però essere compilata la parte relativa ai dati contabili), i contribuenti che si trovano in una situazione di cessazione dell’attività, di liquidazione ordinaria o in un periodo di non normale svolgimento dell’attività.
Per tale ultima categoria potrebbe capitare che non si disponga di tutti i dati necessari per la stima dei ricavi/compensi per cui, non potendo procedere in Gerico a effettuare il calcolo di congruità, si deve solo salvare la posizione e trasmetterla in allegato al modello Unico.
 
La dichiarazione integrativa costituisce anche la modalità, non essendo possibile l’autonoma correzione da parte dell’Agenzia, attraverso la quale il contribuente può rimediare a errori relativi all’indicazione di una causa di esclusione dagli studi che non prevede l’invio del modello stesso.
È questo, ad esempio, il caso del contribuente che aveva iniziato l’attività nel 2010, ma non aveva indicato la causa di esclusione “1” nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi (tale motivo di esclusione andava indicato, anche se l’attività era iniziata e cessata nel corso del 2010); ed è anche l’esempio del contribuente che, svolgendo un’attività mappata dagli studi ma con categoria reddituale d
iversa da quella prevista nel quadro degli elementi contabili del relativo modello, non aveva indicato la causa di esclusione “11” o, infine, l’ipotesi dei soggetti che avevano conseguito nel 2010 ricavi o compensi di importo tale da non essere interessati dall’applicazione degli studi di settore (superiore cioè ai 7.500.000 euro), ma che non avevano indicato la relativa causa di esclusione “4”.
 
Fonte: Carmine Tozza da nuovofiscooggi.it
 
 

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