In assenza dello “scontrino parlante” è sufficiente l’autocertificazione per detrarre le spese mediche sostenute tra il primo luglio e il 31 dicembre 2007

L’Agenzia delle Entrate ha fornito – con la circolare n. 30/E firmata dal direttore Massimo Romano – nuovi chiarimenti sulla documentazione necessaria per portare in detrazione o deduzione le spese farmaceutiche effettuate nel periodo dal primo luglio al 31 dicembre 2007. In base alla circolare le spese farmaceutiche effettuate in questo periodo potranno essere certificate ai fini della deduzione o detrazione Irpef anche tramite scontrino non parlante o incompleto, a patto che il contribuente lo integri indicando su un foglio a parte il codice fiscale dell’acquirente nonché la natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.
Con la nuova modalità di certificazione delle spese per medicinali, stabilita con la circolare n. 30/E, l’Agenzia delle Entrate va incontro alle difficoltà dei contribuenti non in possesso di idonea documentazione, che altrimenti rischiano di non poter usufruire dello sconto Irpef, e nello stesso tempo ha risolto il problema determinato dalle difficoltà incontrate in sede di prima applicazione della norma che ha introdotto lo scontrino parlante.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato, sempre con la circolare n. 30/E, che per la certificazione delle spese sanitarie effettuate a partire dal primo gennaio 2008 sarà indispensabile avere idonea documentazione consistente nella fattura o nello scontrino parlante.

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