Imposta sull’acquisto dei veicoli.Entra nella base imponibile Iva

La controversia che ha dato luogo alla richiesta di chiarimenti all’organo giurisdizionale comunitario, oppone una società portoghese importatrice di autoveicoli, all’amministrazione finanziaria portoghese e ha ad oggetto l’inclusione nella base imponibile dell’Iva dell’imposta sui veicoli corrisposta per l’acquisto di due veicoli effettuato da tale società.

Normativa comunitaria
L’articolo 73 della direttiva 2006/112 sull’Iva prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, la base imponibile comprende il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo.
    
Ai sensi dell’articolo 78, primo comma, lettera a) della stessa direttiva, nella base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto devono essere compresi "le imposte, i dazi e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA".
Il successivo articolo 79, primo comma, lettera c) prevede l’esclusione dalla base imponibile di detto tributo per le somme ricevute da un soggetto passivo da parte dell’acquirente o del destinatario quale rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di questi ultimi.

Normativa nazionale
In base all’articolo 16 della legge portoghese sull’Iva, in conformità alla riportata disciplina comunitaria, nel calcolo della base imponibile per le cessioni e le prestazioni di servizi vanno incluse le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione dell’Iva stessa e, allo stesso modo, da detta base imponibile devono essere esclusi gli importi versati in nome e per conto dell’acquirente dei beni o del destinatario dei servizi.

Con riferimento all’imposta sui veicoli, detto tributo, in base a quanto previsto dell’articolo 3 della specifica normativa portoghese è corrisposto dai concessionari autorizzati, concessionari riconosciuti e privati che immettono in consumo veicoli imponibili.
Il fatto generatore dell’imposta è costituito, secondo l’articolo 5 della medesima disciplina nazionale, dalla fabbricazione, assemblaggio, ammissione o importazione di veicoli imponibili nel territorio nazionale e per i quali è obbligatoria l’immatricolazione in Portogallo. 

La fattispecie e la richiesta del giudice a quo
Una società di diritto portoghese importatrice di autoveicoli ha acquistato due autoveicoli: le fatture emesse dal fornitore e pagate da tale società erano comprensive del prezzo base e dell’imposta sui veicoli; sull’importo totale è stata applicata l’Iva.
La società ha proposto ricorso contro l’atto di liquidazione dell’Iva addebitata nelle fatture. Il ricorso è stato respinto e, pertanto, la società ha adito il Supremo tribunale amministrativo portoghese.
  
Il giudice ha sottoposto alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale: se il combinato disposto degli articoli 78 e 79 della direttiva debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito degli acquisti intracomunitari, l’imposta sugli autoveicoli non può essere inclusa nella base imponibile Iva.      

Le valutazioni della Corte
Il giudice a quo, sollevando la questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia ha chiesto di conoscere, in sostanza, se un’imposta, quale la richiamata imposta portoghese sui veicoli, debba essere inclusa nella base imponibile dell’Iva in quanto riconducibile all’ambito applicativo dell’articolo 78, primo comma, lettera a) della direttiva 2006/112 ovvero se, a mente di quanto previsto dal successivo articolo 79, primo comma, lettera c), debba essere esclusa dal calcolo della base imponibile.
  
A tal proposito, la Corte di giustizia, procedendo alla disamina delle invocate disposizioni comunitarie, precisa che, al fine di stabilire se l’imposta sui veicoli debba essere inclusa o meno nella base imponibile dell’Iva, occorre in primo luogo verificare se tale imposta sia riconducibile alla nozione di "imposte, dazi, tasse e prelievi" (articolo 78 della direttiva), e successivamente, verificare se possa fruire della disciplina di eccezione (articolo 79 della direttiva).

Per quanto attiene alla prima questione, la Corte ha già precisato (sentenza 22 dicembre 2010, causa C- 433/09) che imposte, dazi e prelievi possono rientrare nel calcolo della base imponibile Iva, pur non presentando un valore aggiunto e non costituendo il corrispettivo economico della cessione di un bene, se presentano un legame diretto con tale cessione.

Con riferimento al caso di specie, ai sensi dell’articolo 3 della legge portoghese dell’imposta sui veicoli, sono soggetti passivi di tale imposta i concessionari autorizzati, i concessionari riconosciuti e i privati che immettono in consumo veicoli imponibili, vale a dire le persone a nome delle quali è emessa la dichiarazione doganale di veicoli o la dichiarazione complementare dei veicoli.
Pertanto, osserva la Corte, in linea di principio le spese pagate a titolo di imposta sui veicoli non sono sostenute a nome dell’acquirente del veicolo ma dal fornitore dello stesso, in base a quanto previsto dal menzionato articolo 73 della direttiva 2006/112.

Viene, quindi, stabilito un nesso tra l’operazione di cessione effettuata da quest’ultimo e tale imposta; il tributo, considerato direttamente connesso alla fornitura di veicoli che rientrano nel suo ambito di applicazione, deve essere di conseguenza incluso nella base imponibile dell’Iva, secondo quanto previsto dall’articolo 78, primo comma, lettera a) della direttiva 2006/112.

Ciò premesso, con riferimento all’invocata riconducibilità della fattispecie in esame all’ambito applicativo dell’articolo 79, primo comma, lett. c) della stessa, la Corte la esclude sulla base della seguente considerazione.
Non si può ritenere che le spese sostenute a titolo di imposta sui veicoli, da un concessionario autorizzato o da un concessionario riconosciuto siano state sopportate in nome e per conto dell’acquirente del veicolo.
Difatti, i soggetti passivi di tale imposta soni i fornitori del veicolo e non gli acquirenti di quest’ultimo. Da ciò deriva che la menzionata imposta portoghese sui veicoli non possa essere esclusa dalla base imponibile dell’Iva ai sensi dell’articolo 79 della direttiva. 
   
Conclusioni
La Corte, pertanto, perviene alla conclusione che un’imposta come quella portoghese sui veicoli, il cui fatto generatore è direttamente connesso alla cessione di un veicolo rientrante nell’ambito di applicazione di detta imposta e che è stata versata dal fornitore di detto veicolo, rientra tra le "imposte, dazi tasse e prelievi" di cui all’articolo 78, primo comma, lettera a) della direttiva Iva 2006/112 e deve pertanto, in ossequio a tale disposizione, essere inclusa nella base imponibile Iva relativa alla cessione di detto veicolo.
Fonte:IlFiscoOggi

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